Conservatorio Statale di Musica "C. Pollini" - Padova

Statuto

STATUTO DEL CONSERVATORIO DI MUSICA "CESARE POLLINI" - PADOVA

Approvato dal MIUR con Decreto Dirigenziale n. 402 del 3 ottobre 2005

TITOLO PRIMO

Art. 1: Fini e Principi

TITOLO SECONDO

Art. 2: Organi di governo e gestione del Conservatorio

Art. 3: Il Presidente

Art. 4: Il Direttore

Art. 5: Il Consiglio di Amministrazione

Art. 6: Il Consiglio Accademico

Art. 7: Il Collegio dei Revisori

Art. 8: Il Nucleo di Valutazione

Art. 9: Il Collegio dei Professori

Art. 10:La Consulta degli Studenti

Art. 11: Norme Generali

TITOLO TERZO

Art. 12: Formazione, ricerca e produzione artistico-musicale

Art. 13: La Biblioteca

TITOLO QUARTO

Art. 14: Organizzazione degli uffici

Art. 15: Il Direttore Amministrativo

TITOLO QUINTO

Art. 16: Fonti normative

Art. 17: Il Regolamento generale del Conservatorio

Art. 18: Il Regolamento Didattico

Art. 19: Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità

Art. 20: Il Regolamento di organizzazione degli uffici

Art. 21: Il Regolamento della Consulta degli Studenti

Art. 22: Regolamento di attuazione della Legge 675/96 sulla "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successive modificazioni e integrazioni

Art. 23: Regolamento in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso e autocertificazioni

Art. 24: Norme finali e transitorie

Il Conservatorio "Cesare Pollini" di Padova, in sintonia con le altre analoghe Istituzioni in Italia, si pone, fin dalla sua fondazione come Istituto Musicale nel 1878, come punto di riferimento di quella grande secolare tradizione musicale che garantisce al nostro paese una posizione di particolare prestigio nel mondo della cultura.

TITOLO PRIMO

Articolo 1 -Fini e Principi.

  1. Il Conservatorio "Cesare Pollini" di Padova, Istituto di Alta Cultura -nel seguito denominato Conservatorio - è un'istituzione pubblica cui compete, e pertanto promuove ed organizza, l'alta formazione, la ricerca artistico -musicale e musicologica e la produzione di attività artistico -musicali e scientifiche organicamente correlate alla propria offerta formativa nel rispetto della libertà di insegnamento, d'arte e di scienza.
  2. Il Conservatorio in conformità con i principi della Costituzione della Repubblica Italiana, afferma la propria indipendenza da ogni condizionamento e discriminazione di carattere ideologico, religioso, politico o economico.
  3. Il Conservatorio è dotato di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ed è dotato di personalità giuridica.
  4. Il presente Statuto ne stabilisce l'ordinamento autonomo, in attuazione dell'art. 33 della Costituzione e della Legge 508/99.
  5. Il Conservatorio, nel rispetto della vigente normativa, assume iniziative didattiche, scientifiche, artistiche e di produzione nell'ambito artistico -musicale anche in collaborazione con enti e strutture pubblici e privati nazionali o di paesi appartenenti o non appartenenti all'Unione Europea stipulando con i medesimi accordi, convenzioni o rapporti consorziali. Esso promuove e attua sul territorio ogni collegamento con enti e strutture, pubblici o privati, finalizzato a valorizzare tali attività .
  6. Il Conservatorio promuove e realizza, anche con il concorso della Regione e degli altri enti territoriali nonché di altri enti pubblici e privati, le condizioni che rendono effettivo l'esercizio del diritto allo studio. Il Conservatorio favorisce l'accesso dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, ai gradi più alti degli studi.
  7. Il Conservatorio, nei limiti delle risorse disponibili e anche con l'impiego di studenti e di personale messo a disposizione da altre amministrazioni pubbliche, enti o associazioni, predispone strumenti per il sostegno allo studio di studenti portatori di handicap.
  8. Il Conservatorio riconosce e agevola, secondo modalità dettate dai Regolamenti, attività dei singoli studenti e delle loro libere forme associative che concorrano a rendere più proficuo lo studio e favoriscano il rapporto con le attività musicali organizzate e la cultura musicale.
  9. Il Conservatorio valorizza le competenze, le esperienze, le capacità e l'impegno di chi opera nelle sue strutture.
  10. Il Conservatorio promuove azioni idonee a garantire la salubrità e la sicurezza degli ambienti di studio e di lavoro secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
  11. Professori, accompagnatori al pianoforte, personale amministrativo e ausiliario e studenti contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità , al raggiungimento dei fini istituzionali.
  12. Con riferimento alle tematiche attinenti alle proprie finalità istituzionali, il Conservatorio promuove il confronto e la discussione al proprio interno ed è aperto a contributi esterni.
  13. Il Conservatorio, ai sensi della normativa vigente, informa la propria attività al principio della trasparenza degli atti amministrativi, fatti salvi i limiti derivanti dai diritti individuali e dal rispetto della persona.
  14. Il Conservatorio opera per una diffusione delle informazioni riguardanti la propria attività avvalendosi anche della collaborazione di soggetti pubblici e privati.

TITOLO SECONDO

Articolo 2 -Organi di governo e gestione del Conservatorio.

1. Sono organi del Conservatorio:

a.
Il Presidente;
b.
Il Direttore;
c.
Il Consiglio di Amministrazione;
d.
Il Consiglio Accademico;
e.
Il Collegio dei Revisori;
f.
Il Nucleo di Valutazione;
g.
Il Collegio dei Professori;
h.
La Consulta degli Studenti.
  1. Ad eccezione del Collegio dei Professori, gli organi di cui al comma 1 durano in carica tre anni ed i loro componenti possono essere confermati consecutivamente una sola volta;
  2. Con decreto del Ministro, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.

Articolo 3 -Il Presidente.

  1. Il Presidente è rappresentante legale del Conservatorio eccetto per quanto attiene la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistico-musicale. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.
  2. Il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata da Consiglio Accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale nonchè di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.
  3. Il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui al comma precedente entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del Presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.
  4. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione almeno sette giorni prima della seduta con comunicazione scritta ai membri componenti ove sia riportato il giorno, l'ora ed il luogo della seduta e l'ordine del giorno; la convocazione deve altresì essere pubblicata all'albo del Conservatorio.
    1. Il Presidente:
      1. stabilisce, sentito il Direttore, gli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione;
      2. presiede i lavori e dichiara l'apertura e la chiusura delle adunanze del Consiglio;
      3. coordina l'attività del Consiglio osservando e facendo osservare le norme di legge del presente Statuto e del DPR 28/2/03 n° 132;
      4. si ispira, nell'esercizio delle sue funzioni, a criteri che assicurino l'interesse esclusivo del Conservatorio;
      5. agisce e resiste in giudizio per conto del Conservatorio nell'ambito delle sue competenze.

Articolo 4 -Il Direttore.

  1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico, artistico e di quanto attiene ai progetti di produzione artistico -musicale. Ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistico -musicale. Convoca e presiede il Consiglio Accademico e ne fissa l'ordine del giorno.
    1. In particolare il Direttore:
      1. adotta, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Accademico, sottoponendoli alla ratifica nella prima seduta successiva;
      2. esercita l'autorità disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti;
      3. conclude gli accordi in materia di didattica, ricerca e produzione artistico -musicale e ogni altro contratto o convenzione di sua competenza;
      4. agisce e resiste in giudizio per conto del Conservatorio nell'ambito delle sue competenze;
      5. quando lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
  2. AI Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio del Conservatorio.
  3. Il Direttore esercita inoltre tutte le attribuzioni previste dal DPR 28/2/03 n° 132, dal presente Statuto e dai Regolamenti interni;
  4. Il Direttore nomina con proprio decreto un Vice-Direttore vicario, scelto fra i professori confermati in ruolo. Il Vice-Direttore vicario lo supplisce nelle funzioni che non gli siano espressamente riservate nei casi di impedimento o assenza nonchè in ogni caso di cessazione anticipata dell'ufficio fino all'entrata in carica del nuovo eletto. Il Vice-Direttore vicario può partecipare su richiesta del Presidente e senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione;
  5. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Direttore può avvalersi di Delegati da lui scelti nell'ambito del Conservatorio; il Direttore nomina e revoca i Delegati con proprio decreto nel quale sono precisati i compiti e settori di competenza e la durata dell'incarico. I Delegati rispondono direttamente al Direttore del loro operato relativamente ai compiti loro attribuiti. Su argomenti relativi ai settori di loro competenza, i Delegati possono essere invitati dal Direttore alle sedute del Consiglio Accademico;
  6. Il Direttore è eletto dai docenti dell'istituzione, nonchè dagli accompagnatori al pianoforte, tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera a) della legge n. 508/99 e rimane in carica per tutta la durata del mandato;
    1. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto Regolamento, il Direttore è eletto tra i docenti con contratto a tempo indeterminato, anche di altre istituzioni, i cui requisiti di eleggibilità sono fissati:
      1. nell'esperienza didattica acquisita, come insegnante di ruolo da almeno dieci anni;
      2. nell'esperienza professionale acquisita di Direttore di Conservatorio, o di altra istituzione di natura pubblica del medesimo settore, per almeno un anno accademico;
      3. nel possesso di adeguato curriculum di attività artistica svolta in ambito multidisciplinare in Italia e all'estero.
    1. L'elettorato attivo spetta:
      1. ai professori in servizio nel Conservatorio;
      2. agli accompagnatori al pianoforte.
    1. Le elezioni hanno luogo di norma nel mese di ottobre e sono indette dal Direttore uscente almeno quaranta giorni prima della data stabilita per il voto. Nel caso di anticipata cessazione del Direttore dall'ufficio, le elezioni sono indette dal Vice-Direttore vicario o, in
    2. caso di assenza o impedimento, dal Decano dei professori e devono aver luogo entro quaranta giorni dalla data di cessazione. In sede di prima applicazione, le elezioni sono indette entro 30 giorni dall'approvazione del presente Statuto;
  7. In Sede di prima applicazione le modalità di presentazione delle candidature e di verifica dell'ammissibilità delle stesse sono disciplinate da deliberazioni del Presidente del Conservatorio;
  8. Il Direttore o il Vice-Direttore vicario o, in caso di assenza o impedimento, il Decano, provvede a nominare il seggio elettorale, designando un presidente tra i professori confermati in ruolo e quattro scrutatori (due effettivi e due supplenti); il più giovane degli scrutatori presenti funge da segretario. Il presidente del seggio elettorale provvede, al termine delle operazioni di voto e di scrutinio ed entro e non oltre 24 ore dalle elezioni, a proclamare il Direttore eletto;
  9. La votazione è valida se partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto. Nella prima e nella seconda votazione il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancata elezione nella seconda votazione, si procederà col sistema del ballottaggio fra i due candidati che nella votazione medesima abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità , risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità , quello con maggiore anzianità anagrafica.
  10. Il Direttore è nominato con decreto del Ministro ed entra in carica di norma il primo novembre successivo alle elezioni fatto salvo quanto previsto nell'art. 4 comma 9 del presente Statuto, e resta in carica fino al 31 ottobre successivo al compimento del triennio.

Articolo 5 -Il Consiglio di Amministrazione.

  1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
    1. Fanno parte del consiglio di Amministrazione:
      1. Il Presidente;
      2. Il Direttore;
      3. Un docente del Conservatorio, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico;
      4. Uno studente designato dalla Consulta degli Studenti;
      5. Un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale; delle professioni e degli enti pubblici o privati.
  2. Il Consiglio di Amministrazione è integrato da ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche, pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento del Conservatorio per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
  3. I consiglieri di cui al comma 2, lettera e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
  4. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo con voto consultivo.
  5. In caso di scadenza del Consiglio di Amministrazione e di non rinnovo da parte del Ministro dei previsti membri entro i termini della legge 444/94, al fine di assicurare il funzionamento del Conservatorio il Direttore assume le funzioni di "Commissario ad acta" per l'esercizio dell'ordinaria amministrazione.
  6. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione artistico-musicale definite dal Consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e

promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie del Conservatorio. In particolare:

a.
delibera, sentito il Consiglio Accademico, lo Statuto ed i Regolamenti di gestione ed organizzazione;
b.
definisce, in attuazione del piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico, la programmazione della gestione economica del Conservatorio;
c.
approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto consuntivo;
d.
definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche, di ricerca e produzione artistico -musicale nonchè del personale non docente; la proposta del Consiglio Accademico contiene la definizione dettagliata dei criteri adottati nella formazione dell'organico che possono essere recepiti dal Consiglio di Amministrazione;
e.
vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare del Conservatorio, tenuto conto delle esigenze didattiche, artistiche, di ricerca e di produzione artistico-musicale, derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico.
  1. La definizione dell'organico del personale docente e non docente è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e rimessa per l'approvazione al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze e col Ministro per la Funzione Pubblica.
  2. Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente;
  3. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio medesimo.
  4. l Consiglio di Amministrazione delibera le tariffe per l'utilizzo degli spazi di cui all'art.17 comma g) e h) per quanto attiene alle attività non previste dal piano di indirizzo e dalla programmazione delle attività didattiche.

Articolo 6 -Il Consiglio Accademico.

  1. Il Consiglio Accademico è composto da undici componenti.
    1. Fanno parte del Consiglio accademico, oltre al Direttore, che lo presiede:
      1. otto componenti eletti dal corpo docente tra i professori confermati in ruolo in servizio nel Conservatorio che abbiano esercitato la loro funzione nel Conservatorio in modo continuativo per almeno cinque anni;
      2. due studenti designati dalla Consulta degli Studenti
    1. Il Consiglio Accademico:
      1. determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche, di ricerca e di produzione artistico -musicale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
      2. assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
      3. definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione artistico - musicale;
      4. delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'art. 2 comma 7 lett. h) della Legge 508/99, il Regolamento Didattico e, sentita la Consulta degli studenti, il Regolamento degli studenti;
      5. esercita le competenze relative al reclutamento del personale docente e non docente previste dalla normativa vigente;
      6. fornisce al Consiglio di Amministrazione la definizione dettagliata dei criteri adottati nella formazione dell'organico del personale docente e non docente;
      7. disciplina modalità e criteri di valutazione dei risultati didattici e scientifici.
    1. Il Consiglio Accademico formula proposte e pareri circa:
      1. i criteri per la realizzazione di programmi nazionali ed internazionali di cooperazione;
      2. l'attivazione di Convenzioni con enti pubblici o privati nonchè circa la costituzione e adesione a consorzi pubblici o privati;
      3. L'attivazione di convenzioni o rapporti consorziali con Università e Conservatori italiani e stranieri per attività didattiche, di ricerca e di produzione integrate;
      4. i criteri per l'attuazione dei progetti Socrates ed Erasmus in materia di mobilità internazionale degli studenti; Le proposte relative alle lettere b) e c) del comma 4 devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione.
  2. 5) Il Consiglio Accademico è convocato per iscritto dal Direttore, che ne stabilisce l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima della seduta prevista. L'atto di convocazione deve contenere la data, l'ora, la sede dell'adunanza e l'ordine del giorno e deve essere affissa all'albo del Conservatorio. La convocazione del Consiglio Accademico può essere richiesta da almeno cinque componenti del Consiglio medesimo.
  3. I componenti del Consiglio Accademico sono nominati con decreto del Direttore.

Articolo 7 -Il Collegio dei Revisori.

  1. Il Collegio dei Revisori, costituito con provvedimento del Presidente, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle Finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; i componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n° 88; il Collegio dei Revisori vigila sulla legittimità , regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n° 286; ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.
  2. I membri del Collegio dei Revisori possono partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8 -Il Nucleo di Valutazione.

  1. Il Nucleo di Valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate di cui due scelti tra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione ed il terzo tra i professori del Conservatorio in possesso di comprovata esperienza scientifica ed organizzativa;
    1. Il Nucleo di Valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
      1. ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo del Conservatorio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
      2. redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento del Conservatorio sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero nonchè per conoscenza al Presidente e al Direttore del Conservatorio entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
      3. acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).
  2. Il Conservatorio assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonchè la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Articolo 9 -Il Collegio dei Professori.

  1. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo convoca, lo presiede e ne stabilisce l'ordine del giorno, da tutti i professori in servizio nel Conservatorio e dagli accompagnatori al pianoforte;
  2. Il Collegio dei Professori è convocato dal Direttore almeno sette giorni prima del giorno fissato per la seduta; l'atto di convocazione deve contenere la data, l'ora, la sede dell'adunanza e l'ordine del giorno ed è affisso all'albo del Conservatorio.
    1. Il Collegio dei Professori tratta tutti gli argomenti relativi al funzionamento didattico, artistico e musicale del Conservatorio. In particolare:
      1. delibera, in sede di prima applicazione, il Regolamento Didattico;
      2. formula pareri e avanza proposte sulle modifiche allo Statuto che saranno valutate dal Consiglio Accademico;
      3. formula al Consiglio Accademico proposte relative allo sviluppo dell'attività didattica, di ricerca e di produzione artistico -musicale e fornisce ogni altra informazione utile all'attività del Consiglio Accademico;
    1. Il Collegio dei Professori viene convocato almeno due volte l'anno nonchè tutte le volte che ne sia fatta richiesta da:
      1. la metà più uno dei componenti del Consiglio Accademico;
      2. almeno un quarto dei componenti il Collegio dei Professori;
  3. Le elezioni per la designazione dei rappresentanti del corpo docente in seno agli Organi di governo e gestione del Conservatorio, sono indette dal Direttore almeno quindici giorni prima della scadenza del loro mandato. Nel caso di anticipata cessazione di uno o più rappresentanti, l'elezione deve essere indetta entro quindici giorni dalla data di cessazione.
  4. 6) Le elezioni dei rappresentanti devono avvenire a scrutinio segreto; il Direttore nomina, il giorno stesso delle elezioni, tre scrutatori tra i membri del Collegio per garantire la correttezza delle procedure di spoglio. In caso di parità fra uno o più candidati, prevale l'anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità , l'anzianità anagrafica. I risultati delle elezioni vengono proclamati entro ventiquattro ore dallo scrutatore più anziano in età .

Articolo 10 -La Consulta degli Studenti.

1. La Consulta degli Studenti è composta da studenti eletti in numero di tre fino a cinquecento iscritti, di cinque per gli istituti fino a mille, di sette per gli istituti fino a millecinquecento, di nove per gli istituti fino a duemila, di undici per gli istituti con oltre duemila studenti. Fanno inoltre parte della Consulta gli studenti designati nel Consiglio Accademico. La Consulta indirizza richieste e formula proposte al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione per quanto attiene:

a.
l'organizzazione e le dotazioni didattiche;
b.
il piano di indirizzo formulato dal Consiglio Accademico;
c.
i servizi per gli studenti e la salubrità degli ambienti di studio;
d.
le problematiche relative al Diritto allo Studio e la mobilità internazionale.
  1. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.
  2. La Consulta degli Studenti designa i rappresentanti degli studenti in seno agli Organi collegiali di governo e gestione.
  3. In prima applicazione, la Consulta degli studenti è eletta a scrutinio segreto dagli studenti maggiorenni sulla base di candidature che devono essere comunicate alla Direzione almeno 10 giorni prima dell'inizio delle votazioni. Le elezioni si svolgono in urna durante un periodo di 5 giorni lavorativi. Le votazioni sono indette dal Direttore all'entrata in vigore del presente Statuto. Almeno 20 giorni prima dell'inizio delle votazioni il Direttore convoca un'assemblea di tutti gli studenti aventi come oggetto l'imminente elezione.
  4. L'elettorato passivo e attivo compete agli studenti che abbiano compiuto il 18° anno di età. L'insieme di tali studenti costituisce l'Assemblea generale dell'istituto.
  5. Le procedure per la designazione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, nel Consiglio Accademico e in ogni altro organo di gestione delle attività didattiche, di ricerca, di produzione e di servizio sono contenute nel Regolamento generale del Conservatorio.
  6. A maggioranza assoluta dei componenti, la Consulta degli Studenti elegge il proprio presidente e propone al Consiglio Accademico, per l'approvazione, un regolamento che ne disciplini le attività.
  7. Al presidente della Consulta spetta la funzione di convocare e presiedere le sedute nonchà fissarne l'ordine del giorno.
  8. Ogni studente eletto nella Consulta ha un mandato triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta. Ogni anno si svolgono, entro il 30 novembre, le elezioni per coprire i posti eventualmente risultanti vacanti nella Consulta.

Articolo 11 -Norme Generali.

  1. In caso di urgenza, la convocazione degli Organi collegiali di governo e gestione puà essere fatta almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.
  2. Le adunanze degli Organi collegiali di governo e gestione sono valide quando vi prende parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
  3. Le adunanze non sono pubbliche.
  4. Le consultazioni dei verbali relativi agli Organi collegiali di governo e gestione contemplati nel presente Statuto possono essere effettuati, da chi ne abbia titolo, ai sensi della Legge 241/90.

TITOLO TERZO

Articolo 12 -Formazione, ricerca e produzione artistico -musicale.

  1. Il Conservatorio organizza, coordina e svolge, nelle forme stabilite dal Regolamento didattico, le attività necessarie per il conseguimento dei titoli di studio previsti dalla Legge 508/99, tenendo conto delle modifiche apportate dalla Legge 268/02 e successive.
  2. Il Conservatorio promuove ed organizza attività di ricerca e produzione artistico -musicale correlate alla didattica; la partecipazione degli studenti a tali attività è obbligatoria.
    1. Nel rispetto dei regolamenti di cui all'art. 2, comma 7 della Legge n. 508/99, il Conservatorio, inoltre, ha facoltà di:
      1. programmare l'offerta formativa sulla base degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnica superiore -di cui all'art. 69 della Legge 17/5/1999, n.144-e a quella universitaria, prevedendo modalità e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;
      2. definire un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche seguite dagli studenti, nonchè al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati qualora lo studente intenda proseguirli nel

sistema universitario o della formazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della Legge 17/5/1999, n.144;

c.
attivare convenzioni, nei limiti delle risorse disponibili, con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore;
d.
attivare convenzioni, nei limiti delle risorse disponibili, con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei e di titoli accademici da parte dei Conservatori;
e.
promuovere e organizzare corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione professionale nonchè servizi rivolti agli studenti per la scelta della professione;
f.
promuovere e organizzare attività culturali e formative per l'aggiornamento culturale degli adulti e quelle per la formazione permanente e ricorrente. Per tutte queste attività il Conservatorio può stipulare convenzioni o contratti o rapporti consortili con soggetti pubblici o privati;
g.
promuovere, coordinare, e partecipare a progetti di formazione, ricerca e produzione conformi ai fini dichiarati nell'art. 1 del presente statuto sia in ambito nazionale, anche in collaborazione con enti, università ed istituzioni, sia nell' ambito dell'UE nel quadro delle azioni di coordinamento della Commissione Europea e della Cooperazione Europea in ambito tecnico- scientifico (COST);
  1. E' garantita al singolo docente la libertà di scegliere i contenuti e i metodi del proprio insegnamento nel rispetto delle esigenze di coerenza con l'ordinamento didattico e in accordo con la programmazione didattica del Conservatorio.
  2. Il Conservatorio afferma il ruolo fondamentale della ricerca nei campi artistico, didattico metodologico, musicologico, scientifico e tecnologico con l'obiettivo dell'avanzamento delle conoscenze; la ricerca à inoltre finalizzata al conseguimento di risultati che favoriscano l'arricchimento dell'offerta formativa, anche in ambiti interdisciplinari ed extra accademici. A tale fine il Conservatorio favorisce la ricerca autonomamente proposta e liberamente condotta dai singoli professori o da gruppi organicamente costituiti e ne promuove lo svolgimento. Il Conservatorio destina annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, una quota delle proprie dotazioni di bilancio allo svolgimento e al potenziamento della ricerca. Il Conservatorio favorisce altresì lo svolgimento di congressi, convegni o comunque di iniziative che abbiano sia lo scopo di diffondere le attuali conoscenze nell'ambito scientifico

- musicologico che di condividere, con altri studiosi, obiettivi di ricerca.

6. Il Conservatorio, ai sensi dell'art. 2 comma 4 e nel rispetto dei regolamenti governativi di cui all'art. 2 comma 7 della Legge 508/99 , promuove e svolge attività di produzione artistico musicale; in particolare il Conservatorio:

a.
organizza attività in favore del proprio bacino di utenza al fine di promuovere la conoscenza della cultura musicale tra le nuove generazioni e di agevolare l'aggiornamento culturale degli adulti; favorisce altresì la diffusione e l'aggiornamento della cultura musicale nelle diverse fasce di età;
b.
promuove la diffusione del patrimonio e delle tradizioni artistico -musicali del territorio di appartenenza sia in ambito nazionale che internazionale; incentiva iniziative volte alla creazione di ensemble strumentali e corali di eccellenza al fine di offrire ai propri studenti opportunità formative propedeutiche alla professione musicale.

7. Alle attività di produzione artistico -musicale partecipano obbligatoriamente gli iscritti al Conservatorio; possono inoltre partecipare:

a.
i professori e gli accompagnatori al pianoforte con funzione di riferimento e indirizzo;
b.
studenti, docenti o accompagnatori al pianoforte di altri Conservatori;
c.
professionisti esterni di comprovato valore e professionalità per l'esercizio delle funzioni istituzionali alle quali non sia possibile far fronte attraverso l'impiego di professionalità interne all'istituto. Per quanto riguarda la partecipazione di professionisti esterni alle attività di produzione, il Conservatorio può attivare contratti di diritto privato a tempo determinato deliberati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Accademico.

8. Le attività di produzione artistico -musicale sono coordinate dal Direttore, assistito dal Consiglio Accademico. Il Direttore, ai sensi dell'art. 4 comma 6 del presente Statuto, può avvalersi inoltre dell'assistenza di Delegati da lui scelti nell'ambito del Conservatorio.

Articolo 13 -La Biblioteca.

  1. La bibliomediateca-museo -nel seguito denominata biblioteca -del Conservatorio provvede a conservare, a incrementare e a rendere fruibile il patrimonio documentario e museale su qualsiasi supporto, in correlazione sia all'attività didattica, di ricerca e di produzione artistico - musicale sia alla sua funzione di biblioteca musicale del territorio.
  2. Alla biblioteca è preposto il bibliotecario. Per quanto attiene la funzione di supporto all'attività didattica, di ricerca e di produzione artistico -musicale il bibliotecario può essere coadiuvato da una Commissione la cui composizione è rimandata al Regolamento generale del Conservatorio.
  3. La biblioteca è dotata dal Consiglio di Amministrazione di locali, personale e risorse finanziarie proporzionali al patrimonio posseduto, alle dimensioni dell'utenza, ai servizi che essa deve garantire ed alle funzioni previste.
  4. Per quanto attiene la funzione di supporto all'attività didattica, di ricerca e di produzione artistico -musicale, il bibliotecario concorda le strategie da attuare con il Direttore secondo le linee indicate dal Consiglio Accademico.
  5. Il numero degli addetti ai servizi -personale non docente -della biblioteca è definito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore sentito il bibliotecario, tenuto conto dell'organico del Conservatorio e nei limiti delle risorse disponibili.
  6. Le norme per il funzionamento della biblioteca sono presenti nel Regolamento generale del Conservatorio; tali norme specifiche sono redatte dal bibliotecario, sentito il Consiglio Accademico e deliberate dal Consiglio di amministrazione.
  7. La biblioteca opera nell'ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale del Ministero dei Beni e le Attività culturali e in coordinamento coi sistemi bibliotecari locali, partecipando altresì alla cooperazione internazionale.

TITOLO QUARTO

Articolo 14 -Organizzazione degli uffici.

  1. L'Amministrazione è la struttura di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali nel suo complesso, ed è articolata in uffici. Con apposito regolamento, emanato dall'organo di gestione, è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione.
  2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1) è preposto un Direttore Amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituzione.

Articolo 15 -Il Direttore Amministrativo.

  1. Il Direttore Amministrativo è a capo degli uffici e dei servizi amministrativi e contabili del Conservatorio della cui efficienza e buon andamento è responsabile; esercita una generale attività di direzione, coordinamento e controllo nei confronti di tutto il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario appartenente a tutte le categorie.
  2. Il Direttore Amministrativo è altresì responsabile dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti.
  3. Il Direttore Amministrativo conforma la propria attività agli obiettivi e ai programmi degli organi di governo e di gestione del Conservatorio, ne cura l'osservanza delle direttive e sovrintende al funzionamento di tutti gli uffici e servizi del Conservatorio con l'autonomia operativa prevista dalla contrattazione collettiva di comparto.
  4. Adotta altresì gli atti di competenza individuati nel presente Statuto e dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.
    1. Il Direttore Amministrativo:
      1. partecipa agli organi di gestione del Conservatorio secondo le norme del presente Statuto;
      2. definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici nonchè l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro del personale non docente in conformità agli indirizzi degli organi di gestione;
      3. provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale non docente in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;
      4. assume tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa necessari alla gestione nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
  5. L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore ad un dipendente del Conservatorio ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva.
  6. L'incarico di cui al comma 6 può essere altresì attribuito a personale dirigenziale, avuto riguardo delle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente secondo quanto previsto dall'art. 19 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165.

TITOLO QUINTO

Articolo 16 -Fonti normative.

1. Nel rispetto della normativa vigente, sono emanati i seguenti regolamenti:

a.
il Regolamento generale del Conservatorio;
b.
il Regolamento didattico;
c.
il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
d.
il Regolamento di organizzazione degli uffici;
e.
il Regolamento della Consulta degli Studenti;
f.
il Regolamento di attuazione della Legge 675/96 sulla "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successive modificazioni e integrazioni;
g.
Il Regolamento in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso e autocertificazione.

2. Il Conservatorio si riserva la facoltà di emanare ulteriori regolamenti per la disciplina di organi, uffici e strutture la cui istituzione avvenga successivamente all'approvazione del presente Statuto.

Articolo 17 -Il Regolamento generale del Conservatorio.

1. Il Regolamento generale del Conservatorio disciplina, nel rispetto delle materie riservate ai regolamenti previsti dagli articoli 18, 19 e 20, l'organizzazione del Conservatorio ed in particolare stabilisce i criteri e le procedure per:

a.
la designazione del Presidente entro la terna di soggetti proposta dal Ministro;
b.
l'elezione del Direttore e dei componenti degli Organi collegiali di governo e gestione;
c.
l'elezione dei coordinatori di dipartimento;
d.
la formazione di altri organi o commissioni o gruppi di lavoro a carattere temporaneo utili alla vita del Conservatorio, nel rispetto delle competenze riservate agli organi di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 132/03;
e.
l'utilizzo e la custodia delle apparecchiature tecnico-scientifiche;
f.
la custodia, l'utilizzo e l'affidamento degli strumenti musicali a docenti e allievi;
g.
l'utilizzo dell'Auditorium del Conservatorio da parte di docenti, studenti e soggetti terzi; il Regolamento generale del Conservatorio determina inoltre quali attività possono aver luogo nell'Auditorium medesimo;
h.
l'utilizzo dei locali del Conservatorio da parte di docenti, studenti e soggetti terzi;
i.
la fruizione della Biblioteca;
j.
lo svolgimento delle sessioni d'esame e la partecipazione dei professori alle sessioni medesime.
  1. Il presente Regolamento fissa le norme e le procedure per l'applicazione e l'osservanza delle disposizioni relative alla Legge 626/94.
  2. Il Regolamento generale del Conservatorio detta altresì tutte procedure che regolano le attività degli organi di governo e gestione e di ogni ulteriore organo o commissione o gruppo di lavoro del Conservatorio.
  3. Il Regolamento generale del Conservatorio evidenzia le modalità per la formulazione delle proposte di modifica del presente Statuto.
  4. Le modifiche al Regolamento generale del Conservatorio sono deliberate dalla maggioranza dei due terzi del Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Accademico.

Articolo 18 -Il Regolamento Didattico.

  1. Il Regolamento Didattico del Conservatorio disciplina l' ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali il Conservatorio rilascia titoli con valore legale. In esso vi sono tutte le norme che regolano le attività e le strutture didattiche, scientifiche e di servizio preposte alla formazione, alla ricerca e alla produzione artistico-musicale; definisce inoltre le diverse tipologie di titoli rilasciati dal Conservatorio.
    1. In particolare il Regolamento Didattico disciplina:
      1. l'assegnazione dei titoli di studio;
      2. l'articolazione e la durata dei corsi di studio;
      3. le prove di esame e le modalità delle medesime;
      4. l'ammissione e la frequenza ai corsi di studio;
      5. l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio;
      6. i servizi di tutorato per i propri studenti;
      7. le contribuzioni da parte degli studenti;
      8. l'erogazione di borse di studio, sussidi e sovvenzioni agli studenti.
  2. Il Regolamento Didattico si conforma alla normativa vigente per la selezione e assunzione del personale docente.
  3. Il Regolamento Didattico fissa altresì gli obiettivi e le attività formative qualificanti delle strutture didattiche stabilendo i criteri per la programmazione, lo sviluppo e la valutazione del sistema.
  4. Il Regolamento Didattico definisce un sistema di crediti formativi funzionale e coerente con le attività previste dall'art. 1 comma 5 del presente Statuto e conforme a quanto previsto dal Regolamento di cui all'art. 2 comma 7 della Legge 508/99.
  5. Il Regolamento Didattico è deliberato, in sede di prima applicazione, a maggioranza assoluta dal Collegio dei Professori, integrato da due rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio Accademico. A regime, il Regolamento didattico è deliberato dal Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli studenti.
  6. Il Regolamento didattico è trasmesso entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del Regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera h), della Legge 508/99, al Ministero che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.

Articolo 19 -Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

  1. Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina la gestione finanziaria, contabile e patrimoniale nonchè l'attività negoziale del Conservatorio.
  2. In sede di prima applicazione Il Regolamento di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio di Amministrazione integrato con due rappresentanti degli studenti, secondo lo schema tipo elaborato dal Ministero dell'Istruzione dell' Università e della Ricerca, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con successiva approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 14 comma 3 del D.P.R. n. 132/03. A regime, il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 6, lett. a) del D.P.R. n. 132/03.

Articolo 20 -Il Regolamento di organizzazione degli uffici.

  1. Il Regolamento di organizzazione degli uffici disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle strutture amministrative.
  2. Il Regolamento di organizzazione degli uffici è deliberato dalla maggioranza assoluta del Consiglio di Amministrazione ed è adottato, acquisita l'approvazione del Ministero ai sensi dell'art. 14, comma 3 del D.P.R. n. 132/03, con decreto del Presidente.

Articolo 21 -Il Regolamento della Consulta degli Studenti.

1. Il Regolamento della Consulta degli Studenti determina i criteri e fissa le procedure per:

a.
la convocazione del corpo elettorale e l'elezione della Consulta degli Studenti;
b.
lo svolgimento delle assemblee;
c.
la designazione del presidente della Consulta degli Studenti e delle rappresentanze studentesche negli organi di governo e gestione e nelle commissioni previsti dal presente Statuto;
d.
la designazione delle rappresentanze studentesche per commissioni o gruppi di lavoro.
  1. Il Regolamento della Consulta degli Studenti è deliberato dalla maggioranza assoluta del Consiglio Accademico sentita la Consulta medesima ai sensi dell'art. 8 comma 3 lettera d) del DPR n° 132/2003.
  2. Il Regolamento della Consulta degli Studenti viene emanato entro un mese dall'insediamento della Consulta medesima. Esso viene portato al parere del Consiglio Accademico e, corredato di tale parere, alla approvazione del Consiglio di Amministrazione. Qualora il Regolamento non venga formulato entro il termine sopra indicato, il Consiglio Accademico provvede a tale formulazione, ne acquisisce il parere all'Assemblea generale degli studenti e, successivamente, lo porta alla approvazione del Consiglio di Amministrazione.
  3. I rappresentanti degli studenti per la Consulta sono eletti secondo i criteri di cui all'art. 12 del D.P.R. n°132/2003 e dell'art. 10 del presente Statuto.
  4. Le modifiche al Regolamento della Consulta degli Studenti sono deliberate dalla maggioranza dei due terzi del Consiglio Accademico sentita la Consulta degli Studenti.

Articolo 22 -Regolamento di attuazione della Legge 675/96 sulla "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successive modificazioni e integrazioni.

  1. Il Regolamento di attuazione della Legge 675/96 disciplina il trattamento, la comunicazione e la diffusione da parte del Conservatorio dei dati personali anche raccolti in banche dati.
  2. Il Regolamento di attuazione della Legge 675/96 è adottato con decreto del Presidente, previa delibera del consiglio di Amministrazione e sentito il Consiglio Accademico.

Articolo 23 -Regolamento in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso e autocertificazioni.

  1. Il Regolamento in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso e autocertificazione disciplina, in attuazione della Legge 241/90, lo svolgimento del procedimento amministrativo, il diritto di accesso ai relativi atti e l'autocertificazione.
  2. Il Regolamento in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso e autocertificazione è adottato con decreto del Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione e sentito il Consiglio Accademico.

Articolo 24 -Norme finali e transitorie.

  1. Il calendario accademico è stabilito dal Direttore con decreto, sentito il Consiglio Accademico.
  2. Le deliberazioni ed atti a contenuto generale, degli Organi di governo e gestione previste ai sensi del presente Statuto, debbono essere pubblicate all'albo del Conservatorio. Per il rilascio di provvedimenti che coinvolgono gli interessi di soggetti determinati, l'organo deliberante dovrà preventivamente acquisire il consenso degli interessati.
  3. Le modifiche al presente Statuto sono adottate a maggioranza dei due terzi dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico e, per quanto di competenza, la Consulta degli Studenti. Tali modifiche debbono essere trasmesse al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la necessaria approvazione.
  4. Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte entro il 31 dicembre di ogni anno dagli Organi di governo e gestione di cui all'art. 2 comma 1 del presente Statuto. Le modifiche approvate vengono trasmesse al Ministero competente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.