FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER FORNITURE E SERVIZI Le clausole inserite nel presente documento integrano e modificano le disposizioni contenute nelle Condizioni generali di contratto relative al Bando 50413200-5 - Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio del mercato elettronico della Pubblica amministrazione”. Art. 1 Oggetto dell’appalto Il presente appalto ha ad oggetto il servizio di manutenzione degli impianti e dei presidi antincendio del Conservatorio “C. Pollini” e dell’Auditorium “Pollini”. L’impresa aggiudicataria si impegna a effettuare i seguenti servizi di manutenzione ordinaria e verifica periodica: • manutenzione impianto di rivelazione incendio secondo UNI 11224; • manutenzione estintori secondo UNI 9994-1; • manutenzione maniglioni antipanico secondo DM 03/11/2004; • manutenzione serramenti resistenti al fuoco secondo UNI 11473; • manutenzione rete idranti secondo UNI 10779; • manutenzione stazione EFC secondo UNI 9494; presso le sedi del Conservatorio di Via Eremitani/Cassan e Via Bertacchi a Padova e Via Venezia a Selvazzano Dentro (PD) e presso l’Auditorium “Pollini”. I servizi che non possano essere eseguiti in loco durante le visite di controllo periodico o che richiedano mezzi/operazioni di particolare importanza e/o strumentazioni particolari o che comportino la sostituzione di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia conveniente la riparazione (a titolo informativo non esaustivo: aggiunta di cavi, tubazioni, riconfigurazioni del sistema ecc.) volti al ripristino del normale stato di funzionamento dell’impianto o degli apparati sono considerati di manutenzione straordinaria e potranno essere svolti previa segnalazione all’amministrazione del tipo di intervento da eseguire con indicazione del costo e conseguente accettazione e invio di apposita lettera d’ordine da parte del Conservatorio. Gli interventi eseguiti d’urgenza verranno regolarizzati a fronte della compilazione a consuntivo di una scheda che riporti una descrizione sintetica dell’intervento, data e ora di inizio e di fine dello stesso, luogo di esecuzione dell’operazione, n. di operatori, con eventuale qualifica nel caso di operatori specializzati, impiegati, quantità eseguite secondo le voci dell’elenco prezzi, eventuali pezzi di ricambio utilizzati (tipologia, quantità e costo) e importo complessivo. Le prestazioni che l’impresa aggiudicataria deve fornire hanno lo scopo di mantenere funzionanti e a norma i presidi e gli impianti antincendio in dotazione al Conservatorio e all’Auditorium “Pollini”, garantendo la massima sicurezza possibile per l’utenza, con l’osservanza delle norme vigenti in materia e adottando corretti criteri tecnici di esecuzione e adeguati mezzi, nel rispetto delle esigenze dell’Istituto, nonché degli utenti dei servizi forniti dal Conservatorio di Padova. Il servizio dovrà essere assicurato nelle giornate lavorative in cui il Conservatorio è operativo, negli orari stabiliti dall’Amministrazione secondo necessità. Qualora ne ricorra il bisogno o per particolari esigenze connesse allo svolgimento del lavoro, su precise indicazioni del Direttore Amministrativo, le prestazioni di manutenzione potranno essere effettuate anche in fasce orarie diverse da quelle previste. L’impresa aggiudicataria prende inoltre atto che nel corso dell’esecuzione del servizio gli immobili continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione d’uso, da personale del Conservatorio e da terzi e si impegna pertanto a eseguire il servizio in armonia con le esigenze del Conservatorio e di quelle di terzi, senza recare intralci, disturbi o interruzione nell’attività lavorativa in corso. L’impresa aggiudicataria dovrà espletare di sua iniziativa e a sue spese tutte le pratiche occorrenti presso gli uffici per eventuali denunce, concessioni, permessi, autorizzazioni e quant’altro occorra per la completa esecuzione del servizio. Art. 2 Rispondenza alle normative I servizi oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle direttive UNI e resi secondo le disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008. Art. 3 Referente per l’esecuzione del contratto L’amministrazione prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un referente per l’esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto anche mediante la collaborazione del personale in servizio presso il Conservatorio. Il nominativo del referente per l’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all’impresa aggiudicataria. Art. 4 Avvio dell’esecuzione del contratto L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Art. 5 Personale addetto L’Impresa aggiudicataria garantisce che il personale addetto offre idonee garanzie di addestramento e capacità professionali e si impegna ad utilizzare per l’espletamento del servizio il numero di unità lavorative indicate necessario per la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste. Laddove il personale impiegato si rivelasse comunque insufficiente ad eseguire esattamente le prestazioni oggetto del presente contratto, l’Impresa aggiudicataria è obbligata a integrarlo con un congruo numero di addetti. L’Impresa aggiudicataria si impegna a rilasciare, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, un elenco nominativo del personale addetto all’esecuzione del servizio, specificando la qualifica; l’elenco comprenderà sia il personale fisso che quello previsto per eventuali sostituzioni, nonché il personale specializzato da adibire a lavori periodici. Uguale comunicazione dovrà essere effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato ed entro cinque giorni da ciascuna variazione. L’Impresa aggiudicataria si impegna a garantire la disciplina (buona condotta, puntualità, osservanza delle disposizioni inerenti al servizio ecc.) da parte del personale impiegato, il quale dovrà essere scelto tra quello che offre la massima affidabilità di adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il personale predetto dovrà risultare di gradimento al Conservatorio che, in caso contrario, si riserva la facoltà di richiederne in qualsiasi momento la sostituzione L’Impresa aggiudicataria si impegna inoltre a dotare i propri dipendenti durante l’esecuzione del servizio, di un camice o tuta recante il nome dell’Impresa, con tesserino di riconoscimento al fine di evitare che personale estraneo non autorizzato possa circolare abusivamente nell’Istituto. L’Impresa aggiudicataria si impegna a vietare al personale di effettuare nei locali del Conservatorio qualsiasi attività che non sia conforme o direttamente e strettamente connessa con le attività previste nel presente contratto nonché l’uso di tutti i macchinari, attrezzature ed impianti installati nell’Auditorium e nei locali del Conservatorio e, in special modo, strumentazioni tecniche e musicali; l’uso dei telefoni è consentito solo in caso di necessità e per motivi connessi alla sicurezza dell’ambiente di lavoro. L’impresa aggiudicataria si impegna a non divulgare - anche successivamente alla scadenza del contratto - notizie relative all’attività svolta di cui sia venuta a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il presente contratto Art. 6 Ordinativi I servizi di manutenzione ordinaria e di verifica periodica potranno essere svolti a partire dalla sottoscrizione del contratto senza necessità di ulteriori ordinativi. I servizi non rientranti nelle casistiche sopra riportate devono essere eseguiti solo previo ordine scritto del Conservatorio, che ne descriverà l’esatta entità. I servizi con carattere d’urgenza potranno essere svolti previo ottenimento del benestare del Conservatorio nelle modalità descritte nell’Art. 1 del presente foglio. Art. 7 Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dall’Amministrazione del Conservatorio. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove l’Amministrazione dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del referente per l’esecuzione. Art. 8 Varianti introdotte dalla stazione appaltante Il Conservatorio può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall’art. 120 del codice dei contratti, nei seguenti casi: • per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; • per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal referente o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; • per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto; • nell’esclusivo interesse del Conservatorio, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto. Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dal Conservatorio. Art. 9 Variazioni entro il 20 per cento Il Conservatorio, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, si riserva di imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Art. 10 La sospensione dell’esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione L’Amministrazione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per: 1) avverse condizioni climatiche; 2) cause di forza maggiore; 3) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione. L’Amministrazione, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, L’Amministrazione redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto. Nel verbale di ripresa L’Amministrazione indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. Per nessun motivo, neppure in caso di controversia, l’impresa aggiudicataria potrà sospendere o ridurre di sua iniziativa il servizio, salvo i casi di comprovata forza maggiore per i quali la stessa è obbligata a dare tempestiva comunicazione Art. 11 Verifica di conformità L’esecuzione dell’appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Il responsabile unico del progetto controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al referente per l’esecuzione del contratto per i servizi e forniture. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale. Art. 12 Termini per avviare la verifica di conformità e soggetti competenti a effettuarla La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall’ultimazione della prestazione. La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell’esecuzione del contratto nei seguenti casi: 1) quando per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto l’effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale; 2) quando si tratti di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto. L’Amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell’esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l’opportunità. Art. 13 Termini per concludere la verifica di conformità La verifica di conformità di un intervento verrà conclusa non oltre 30 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri ritenuti necessari. Art. 14 L’attestazione di regolare esecuzione La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l’attestazione di regolare esecuzione emessa dal referente per l’esecuzione del servizio. L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione dell’esecuzione e contiene i seguenti elementi: 1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; 2) l’indicazione dell’esecutore; 3) il nominativo del responsabile del progetto; 4) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; 5) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; 6) la certificazione di regolare esecuzione. Art. 15 Penali in caso di ritardo Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Foglio patti e condizioni e per ogni caso di carente o incompleta esecuzione del servizio sono previste le seguenti penali: a. qualora l’impresa aggiudicataria non esegua o esegua solo parzialmente anche una sola delle prestazioni dedotte in contratto ovvero non le esegua con le modalità previste nelle prescrizioni tecniche, potrà applicare una penale fino al 5% del corrispettivo in ragione della gravità dell’inadempimento; b. qualora le prestazioni siano eseguite in modo imperfetto, potrà pretendere dall’impresa aggiudicataria la ripetizione a perfetta regola d’arte nei tempi e secondo le modalità indicate specificamente per il caso; c. qualora l’impresa aggiudicataria non esegua o si rifiuti di eseguire, senza giusto motivo, le attività richieste dal Conservatorio, potrà ricorrere a terzi per servizi alternativi addebitando a titolo di penale all’impresa aggiudicataria i relativi costi sostenuti. L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del dirigente, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla ditta appaltatrice e di affidarlo anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto. Art. 16 Risoluzione del contratto La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall’art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate. In tutti i casi di risoluzione del contratto l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti. Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: • frode nella esecuzione dell’appalto; • mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Foglio patti e condizioni; • manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; • interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 20 giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto; • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; • cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste; • utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; • concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; • ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. Art. 17 Recesso L’amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (v) giorni solari da notificarsi all’aggiudicatario tramite PEC. In caso di recesso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell’amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall’art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14. Art. 18 Pagamenti I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: 258NIR, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni. In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento. L’accertamento di conformità dovrà concludersi entro 30 giorni dalla consegna della merce/esecuzione del servizio. Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta. Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall’amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all’amministrazione medesima, impediscano l’acquisizione del DURC. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio. L’accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla esecuzione del servizio. L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto. Il codice C.I.G. relativo al servizio di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. Art. 19 Revisione del prezzo d’appalto È ammessa la revisione del prezzo d’appalto. La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta, che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente. La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall’operatore economico aggiudicatario dell’appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell’istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell’incremento di prezzo da corrispondere. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. Art. 20 Proroga contrattuale A norma dell’art. 120, comma 10 del d.lgs. n. 36/2023 è ammessa la proroga contrattuale per un periodo di mesi 24. Art. 21 Clausola sociale Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente. Art. 22 Cessione del contratto e subappalto È vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto. Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di servizio che intende eventualmente subappaltare. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Art. 23 Nuove convenzioni Consip In conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012, convertito in l. n. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l’impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d’appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L’Amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso l’Amministrazione provvederà a corrispondere all’appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10 pe cento di quelle ancora da eseguire. Art. 24 Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici Gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Conservatorio di Musica “C. Pollini” di Padova”, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio n. 17 del 02/03/2021, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa affidataria dell’appalto (imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Conservatorio di Musica “C. Pollini”). Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del suindicato “Codice”. L’amministrazione comunicherà all’impresa aggiudicataria, mediante apposita comunicazione, l’indirizzo URL del sito istituzionale in cui il menzionato “Codice” è pubblicato, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” Art. 25 Foro competente Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Padova. Luogo e data Padova 10/10/2023 Letto e sottoscritto IL PRESIDENTE Flavio Zanonato * Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.,.Se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico predisposto e conservato presso questa amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui agli artt. 3 bis e 71 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..