CONSERVATORIO POLLINI DISCIPLINARE DI GARA Procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per i lavori di restauro e ristrutturazione Conservatorio Cesare Pollini a Padova - Secondo i CAM (dm 23.06 2022). Importo lavori a base di gara € 2.891.902,06 (IVA esclusa) Importo oneri sicurezza € 37.004,20 Importo soggetto a ribasso € 2.854.897,86. Determinazione a contrattare n. 012/2023 del 19/06/2023 (reperibile sul sito https://www.conservatoriopollini.it/site/it/amministrazionetrasparente-dettaglio/id-2127- sottosezione-determine.html o https://www.conservatoriopollini.it/public/160623-090000- allegatoproceduraappaltolavorirestauro.zip) Progetto validato dal Responsabile del procedimento con atto in data 29.03.2023. CIG (Codice Identificativo Gara) n. 98945790E6 CUP (Codice Unico Progetto) n. C98B19000040001 CPV 45454100-5 La procedura sarà espletata utilizzando la piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia (ARIAspa-SINTEL) e, pertanto, gli operatori economici interessati, per partecipare alla procedura aperta, dovranno accreditarsi alla citata piattaforma SINTEL https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria. Accedendo dal link sopraindicato sarà possibile anche visualizzare e scaricare le “guide e manuali utente” che recano le informazioni utili per le operazioni di cui sopra. Per ogni richiesta di assistenza di natura tecnica per l’accreditamento al portale SINTEL, l’operatore economico dovrà contattare esclusivamente ARIA spa al numero verde 800.116.738 tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 17.30 escluso sabato, domenica e festivi e, inoltre, all’indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it. A - Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) per la verifica dei requisiti di partecipazione ai sensi art. 81 D.Lgs. 50/2016. Come stabilito dalla deliberazione A.N.A.C. n. 464 del 27.7.2022 (G.U. n. 249 del 24.10.2022): a) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico – finanziario comprovabili mediante i documenti indicati all’articolo 5 della citata deliberazione avviene, ai sensi dell’articolo 81, comma 1, del Codice e della citata delibera attuativa, attraverso l’utilizzo della BDNCP gestita dall’Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE; b) tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute. Si rinvia alla lettura della deliberazione A.N.A.C. n. 464 del 27.7.2022 (G.U. n. 249 del 24.10.2022) nonché alle istruzioni impartite al riguardo da A.N.A.C. al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe Considerato che si tratta di un servizio istituito e gestito da A.N.A.C., per eventuali dubbi o problemi concernenti gli adempimenti richiesti per gli operatori economici concorrenti alla gara, inerenti il citato servizio, si invita a contattare direttamente l’Autorità suddetta al Contact Center indicato nel portale dell’Autorità www.anticorruzione.it, in quanto questa Stazione Appaltante non è in grado di fornire chiarimenti in merito alle funzionalità del sistema. B - Elaborati progettuali Ai sensi dell’art. 74 D.Lgs. 50/16, tutti gli elaborati progettuali (comprensivi di capitolato speciale d’appalto e di computo metrico estimativo) si trovano liberamente accessibili presso il seguente indirizzo internet https://www.conservatoriopollini.it/public/160623-090000- allegatoproceduraappaltolavorirestauro.zip Per informazioni complementari di ordine tecnico è possibile contattare Conservatorio di Musica “C. Pollini” via Eremitani, 18-35121 Padova, referente dott.ssa Franca Moretto – RUP: arch. Domenico Salvatore Lo Bosco - pec: conservatorio.pd@legalmail.it Non è previsto il sopralluogo obbligatorio. C - Categoria prevalente e categorie scorporabili Categoria prevalente: OG2 importo € 1.659.605,51. Ai soli fini della necessità dell’abilitazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, si segnala la presenza delle seguenti lavorazioni eseguibili da impresa in possesso di adeguata abilitazione: - opere ascrivibili alla categoria OS3 (€ 47.145,7) - [art. 1, comma 2, lett. d) - D.M. 37/2008]; - opere ascrivibili alla categoria OS4 (€ 50.528,25) - [art. 1, comma 2, lett. f) - D.M. 37/2008]; Le opere impiantistiche suddette non costituiscono opere scorporabili, in quanto di importo inferiore al 10% dell’importo dei lavori e, pertanto, non possono essere assunte da imprese riunite in raggruppamento o consorzio ordinario di tipo verticale. Categorie scorporabili: - OS2A importo € 84.654,31. Su indicazione del RUP, ai sensi dell’art. 148, c. 1 del codice, i lavori di cui alla categoria OS2A devono essere eseguiti congiuntamente alle altre lavorazioni in quanto strettamente connessi alla tempistica di esecuzione di alcune lavorazioni di cui alla categoria OG2, quali le demolizioni, il rifacimento di intonaci etc.… e pertanto necessita un coordinamento unitario delle varie fasi di esecuzione delle lavorazioni. - OS6 importo € 491.108,72; - OS28 importo € 309.171,39 [art. 1, comma 2, lett. c) - DM 37/2008]; - OS30 importo € 347.362,13 [art. 1, comma 2, lett. a) - DM 37/2008]. Ai sensi dell’art. 146, c. 3 D.lgs. 50/2016, per le categorie OG2 e OS2A e dell’art. 89, c. 11, D.lgs. 50/16 per la categoria OS30 (categoria compresa nell’elenco di cui al D.M. 248/16) non è ammesso l’avvalimento. Come chiarito con il comunicato del Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici in data 24.06.2011, il possesso delle abilitazioni relative alle opere impiantistiche, ai sensi del D.M. 37/08, non costituisce un requisito di partecipazione alla gara. Tuttavia, l’aggiudicatario dovrà dimostrare in fase esecutiva dell’appalto (a pena di risoluzione del contratto) di essere in possesso della necessaria abilitazione ai sensi del D.M. 37/08. D - Soggetti ammessi e Requisiti di partecipazione Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 D.Lgs. 50/2016. In materia di consorzi si richiama anche quanto chiarito nella determinazione dell'autorità per la Vigilanza sui LL.PP. del 9.6.2004, n. 11. Per quanto non espressamente disposto dalla normativa e dal presente disciplinare, le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Si rimanda alla lettura della determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013 per maggiori approfondimenti in merito alle modalità di partecipazione e qualificazione delle diverse tipologie di aggregazioni di imprese retiste. Requisiti di ordine generale - Assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016. - Assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall’art. 53, comma 16- ter, D.lgs. 165/2001 (i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Conservatorio, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso operatori economici che svolgono un'attività riguardante i medesimi poteri. Pertanto gli operatori economici che abbiano concluso contratti o conferito incarichi in violazione di quanto sopra specificato incorrono nel divieto a contrattare per i tre anni successivi alla conclusione del contratto o al conferimento dell’incarico). - Accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità richiamato per esteso al successivo punto “Altre informazioni” (la mancata accettazione e il mancato rispetto di dette clausole costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 83 bis D.lgs. 159/2011 nonché ai sensi dell’art. 3, c. 3, D.L. 76/20 convertito in L. 120/20); In caso di Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari o GEIE, ogni componente del Raggruppamento, Consorzio ordinario o GEIE deve essere in possesso dei suddetti requisiti; in caso di consorzi ordinari già costituiti e di GEIE, i suddetti requisiti devono essere posseduti anche dal Consorzio ordinario stesso e dal GEIE. In caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c), D.Lgs. 50/16, i suddetti requisiti dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia dai consorziati per i quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere. In caso di avvalimento, i suddetti requisiti dovranno essere posseduti anche dagli ausiliari. Come previsto dal comunicato del presidente ANAC in data 17 gennaio 2023, stante la presenza nell’appalto di attività rientranti nell’elenco di cui all’art. 1, c. 53, L. 190/12, l’esecutore delle stesse dovrà essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016 nonché delibera ANAC n. 1071 del 14.11.2018). Qualora le prestazioni in argomento non siano eseguite dall’appaltatore, dovranno essere subappaltate/subaffidate ad operatore economico in regola con il disposto di cui al citato art. 1, c. 53, L. 190/12. In caso di Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari o GEIE, ogni componente del Raggruppamento, Consorzio ordinario o GEIE deve essere in possesso dei suddetti requisiti; in caso di consorzi ordinari già costituiti e di GEIE, i suddetti requisiti devono essere posseduti anche dal Consorzio ordinario stesso e dal GEIE. In caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c), D.Lgs. 50/16, i suddetti requisiti dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia dai consorziati per i quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere. In caso di avvalimento, i suddetti requisiti dovranno essere posseduti anche dagli ausiliari. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa I concorrenti devono essere in possesso di adeguati requisiti di qualificazione in relazione alle categorie ed agli importi sopra precisati. Si applica l’art. 92 D.P.R. 207/10 tenuto conto dei principi espressi nella sentenza CGUE 28 aprile 2022 (C-642/20). In caso di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b), c), D.Lgs. 50/2016, i requisiti di qualificazione devono essere posseduti a norma dell’art. 47 D.lgs. 50/16. In caso di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016, si richiama quanto stabilito dalla giurisprudenza (Cons. St., sez. V, 16.1.2019, n. 403), in applicazione dell’art. 146, c. 2, D.Lgs. 50/2016, circa la necessità che i consorziati indicati come esecutori delle opere siano in possesso di adeguata attestazione nelle categorie OG2 e OS2A. Qualora non in possesso di attestazione SOA per le opere ascrivibili alla categoria OS2A, l’esecutore dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 12 D.M. 22 agosto 2017, n. 154. Tale principio è applicabile, analogicamente, anche in caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016. Come stabilito dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. St., ad. plen., 20.7.2015, n. 8) i requisiti di partecipazione devono essere posseduti al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura fino alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità. E - Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016), senza ammissione di offerte in aumento rispetto all’importo complessivo soggetto a ribasso di € 2.854.897,86 (IVA esclusa), determinato come segue: Offerta economica: punti 30 Offerta tecnica: punti 70 Con i criteri, subcriteri e relativi fattori ponderali di cui all’Allegato A. Disciplina degli arrotondamenti Salvo quanto sopra precisato in ordine al ribasso percentuale sull’importo a base di gara, per tutte le operazioni che generano decimali, l’arrotondamento sarà effettuato alla seconda cifra decimale, tale arrotondamento sarà effettuato all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Anomalia Si applicherà l'art. 97 D.Lgs. 50/2016, in materia di offerte anormalmente basse. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3, D.lgs. 50/16 e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta dando comunicazione al RUP. La verifica di congruità sarà svolta a cura del Responsabile del Procedimento, con l’eventuale ausilio della Commissione giudicatrice. AGGIUDICAZIONE L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, dato dalla somma del punteggio attribuito all’Offerta tecnica e all’Offerta economica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per l’offerta tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante rilancio sul prezzo in seduta pubblica ex art. 77 R.D. 827/1924 (Regolamento di contabilità di Stato). Sempre in seduta pubblica si procederà al sorteggio in caso di permanenza dell’ex aequo. F - Modalità di presentazione delle offerte L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre le ore 17:00 del 09.08.2023, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre: • una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa; • una “busta telematica” contenente l’offerta tecnica; • una “busta telematica” contenente l’offerta economica. Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di: • accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo; • compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione. N.B. come precisato nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” disponibile nella Libreria documentale della piattaforma stessa, in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). STEP 1 - BUSTA AMMINISTRATIVA: Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti del presente capitolo: 1) Domanda di partecipazione redatta preferibilmente secondo il modello allegato 1, sottoscritta come previsto al seguente punto "G - Sottoscrizioni" e contenente quanto indicato nello stesso. La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. Al fine di agevolare il concorrente, nella Piattaforma Sintel è stato predisposto un apposito campo per l’inserimento della ricevuta di pagamento dell’imposta di bollo. 2) Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità; le categorie e le classifiche devono essere adeguate a quelle dei lavori da appaltare. In luogo dell’attestazione rilasciata da una S.O.A. (e della certificazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 eventualmente posseduta), potrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta preferibilmente secondo il modello allegato n. 2 e sottoscritta come previsto al seguente punto "G - Sottoscrizioni". Come previsto nel citato modello, si evidenzia che qualora l’impresa non fosse in possesso anche della certificazione di sistema di qualità, dovrà depennare la relativa dichiarazione. Gli operatori economici che fossero in possesso dei soli requisiti di cui all’art. 12 D.M. 22 agosto 2017, n. 154 per le opere ascrivibili alla categoria OS2A dovranno rendere la dichiarazione circa il possesso dei citati requisiti utilizzando preferibilmente il modello allegato n. 2, opportunamente opzionato e sottoscritto. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, già costituiti o da costituirsi, l’attestazione SOA o la dichiarazione sostitutiva, dovranno essere prodotte da ciascuna impresa componente il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, in caso di “cd rete- soggetto” e di “cd rete contratto”, l’attestazione SOA o la dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta dall’organo comune e dalle imprese per le quali la rete concorre; in caso di rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, si applica quanto sopra stabilito per il caso di raggruppamenti. In caso di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b), c), D.lgs. 50/2016, l’attestazione o la dichiarazione sostitutiva, dovrà essere resa dal consorzio e dalla consorziata designata quale esecutrice dei lavori. 3) Dichiarazione redatta preferibilmente secondo il modello allegato n. 3, sottoscritta come previsto al seguente punto "G - Sottoscrizioni" e contenente quanto indicato nello stesso (possesso requisiti di ordine generale e ulteriori dichiarazioni per la partecipazione alla gara). Si precisa che qualora l’operatore economico avesse provveduto alla completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata eventualmente commessa da un soggetto cessato dalla carica, ha l’onere di allegare alla dichiarazione la documentazione probatoria a dimostrazione della dissociazione compiuta. Si evidenzia che, come chiarito dal Consiglio di Stato (Adunanza plenaria), sentenze 4.5.2012, n.10 e 7.6.2012, n. 21, qualora nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, l’operatore economico avesse acquisito un’azienda o un suo ramo (comprese le ipotesi di trasformazione, fusione, scissione, affitto), nell’ambito dei cessati dalla carica ai sensi dell’art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/16, sono compresi anche quelli che hanno operato presso l’operatore economico acquisito (anche per effetto di trasformazione, fusione, scissione, affitto) nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo presso l’operatore economico acquisito. Inoltre: - in relazione ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, c. 5, D.Lgs. 50/2016, dovranno essere dichiarati tutti gli eventuali provvedimenti esecutivi di natura civile, penale o amministrativa irrogati nei confronti dell’impresa concorrente e/o nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80 dell’impresa concorrente, in modo da consentire alla stazione ogni prudente apprezzamento in merito alla sussistenza di un’ipotesi di “grave illecito professionale” ai sensi dell’art. 80, c. 5, D.Lgs. 50/2016 (si invita alla lettura della Linea Guida Anac n. 6 sull’argomento); - in relazione al motivo di esclusione di cui all’art. 80, c. 4, D.lgs. 50/16, premesso che non è consentita la partecipazione alla gara dell’operatore economico che abbia commesso violazioni fiscali e/o contributive gravi definitivamente accertate, al fine di consentire alla stazione appaltante ogni valutazione in merito, dovranno essere dichiarate le eventuali irregolarità fiscali e/o contributive gravi non definitivamente accertate. - di accettare le clausole contenute nel protocollo di legalità richiamato per esteso al successivo punto “Altre informazioni”. Si ricorda che la mancata accettazione e il mancato rispetto di dette clausole costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 83 bis D.lgs. 159/2011 nonché ai sensi dell’art. 3, c. 3, D.L. 76/20 convertito in L. 120/20). - in esecuzione del comunicato del presidente ANAC in data 17 gennaio 2023, con riferimento all’iscrizione alla white list di cui all’art. 1, c. 53, L. 190/12, l’esecutore delle prestazioni in appalto rientranti nell’elenco di cui all’art. 1, c. 53, L. 190/12, dovrà dichiarare l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure di aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016 nonché delibera ANAC n. 1071 del 14.11.2018). Qualora le prestazioni in argomento non siano eseguite dall’appaltatore, dovranno essere subappaltate ad operatore economico in regola con il disposto di cui al citato art. 1, c. 53, L. 190/12 (ed è, quindi, necessario prevederlo nella dichiarazione di subappalto da prodursi in sede di partecipazione alla presente procedura). Relativamente alla situazione penale, si consiglia di consultare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una "visura" (art.33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313) in luogo del certificato del casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento non compaiono tutte le condanne subite, quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art.689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002). Il dichiarante, nel caso di dichiarazioni alternative contenute nel modello allegato n. 2, dovrà opzionare quella prescelta apponendo un segno sull'ipotesi che interessa. In caso di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b), c), D.lgs. 50/2016: - la dichiarazione di cui al modello allegato n. 2, dovrà essere resa dal consorzio, mentre l’impresa consorziata per la quale il consorzio abbia dichiarato di concorrere, dovrà rendere la dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale utilizzando preferibilmente il modello allegato n. 3-bis; - l’eventuale mancata indicazione di alcuna consorziata per la quale il consorzio concorre, sarà intesa come manifestazione di volontà del consorzio di eseguire direttamente il contratto con la propria organizzazione di impresa. In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari da costituirsi, la dichiarazione dovrà essere prodotta integralmente da ciascuna impresa che costituirà il raggruppamento o il consorzio. In caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE già costituiti, la dichiarazione dovrà essere integralmente prodotta dall’impresa mandataria (se raggruppamenti) oppure dal consorzio o dal GEIE nonché dalle imprese mandanti o da tutte le imprese consorziate o componenti il GEIE, limitatamente alle attestazioni di cui alle lettere a), b), c), g) del modello allegato n. 2. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, in caso di “cd rete- soggetto” e di “cd rete contratto”, la dichiarazione dovrà essere resa integralmente dall’organo comune e dalle imprese per le quali la rete concorre, limitatamente alle attestazioni di cui alle lettere a), b), c), g) del modello allegato n. 2; in caso di rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, si applica quanto sopra stabilito per il caso di raggruppamenti. In caso di avvalimento, la dichiarazione dovrà essere resa anche dall’impresa ausiliaria. 4) Dichiarazione redatta preferibilmente secondo il modello allegato n. 3ter) contenente quanto indicato nello stesso e sottoscritta come previsto al seguente punto "G – Sottoscrizioni", in assolvimento all’obbligo di fornire i dati necessari per l’identificazione del titolare effettivo dell’operatore economico (ex art. 20 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231); 5) Dichiarazione redatta preferibilmente secondo il modello allegato n. 3quater) contenente quanto indicato nello stesso e sottoscritta come previsto al seguente punto "G – Sottoscrizioni", in assolvimento all’obbligo di rilascio di una specifica dichiarazione di assenza di conflitto di interessi a carico dei partecipanti alla gara (e dei titolari effettivi); la dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentante dell’operatore economico ed altresì dal titolare effettivo (se diverso dal legale rappresentante). Analogamente a quanto previsto nella circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 30 prot. 212865 del 11.8.2022, si precisa che la mancata presentazione della dichiarazione non comporta esclusione dalla gara, ma la stessa sarà richiesta all’aggiudicatario prima della stipula del contratto. Al fine di consentire una consapevole dichiarazione circa l’assenza di conflitto di interessi, si specifica che i nominativi del personale che ha concorso alla redazione dei documenti di gara sono individuabili nella documentazione progettuale e nel presente disciplinare: RUP: arch. Domenico Salvatore Lo Bosco Progettisti: arch. ing. Giorgio Carli – RTP “Pollini 2023” Responsabile Pollini dott.ssa Franca Moretto In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari o GEIE, da costituirsi o già costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, la documentazione di cui ai punti 4) e 5) dovrà essere prodotta da ciascuna impresa che costituirà il raggruppamento, il consorzio il GEIE o la rete. In caso di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b), c), D.lgs. 50/2016, la documentazione di cui ai punti 4) e 5) dovrà essere prodotta sia dal consorzio sia dalla consorziata per la quale il consorzio abbia dichiarato di concorrere. In caso di avvalimento la documentazione di cui ai punti 4) e 5) dovrà essere prodotta anche dagli ausiliari. 6) (nel caso di raggruppamenti, consorzi ordinari, GEIE, di cui all’art. 45, comma 1, lett. d, e, g, D.Lgs. 50/2016, da costituirsi o già costituiti): Dichiarazione redatta preferibilmente secondo il modello allegato n. 4 e sottoscritta come previsto al seguente punto "G - Sottoscrizioni", con la quale dovranno essere precisate la composizione e le categorie dei lavori e le relative quote percentuali che saranno assunti da mandataria e mandanti, consorziate o componenti il GEIE. In caso di raggruppamenti temporanei, non ancora costituiti, la dichiarazione dovrà contenere l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese componenti il raggruppamento, da indicarsi specificamente, qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. In caso di consorzi ordinari, non ancora costituiti, la dichiarazione dovrà contenere l’impegno a costituire, in caso di aggiudicazione della gara, un consorzio ordinario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle consorziate. 7) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto) - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre; - dichiarazione che indichi, le categorie dei lavori e le relative quote percentuali che saranno assunte dai singoli operatori economici aggregati in rete. b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto) - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre; - dichiarazione che indichi le categorie dei lavori e le relative quote percentuali che saranno assunte dai singoli operatori economici aggregati in rete. c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo: - in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle categorie dei lavori e le relative quote percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegata la dichiarazione, resa utilizzando preferibilmente il modello allegato n. 4 opportunamente adattato, attestante: a. l’impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza, in caso di aggiudicazione all’impresa della rete designata come mandataria, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; b. le categorie dei lavori e le relative quote percentuali che saranno assunte dai singoli operatori economici aggregati in rete. 8) Garanzia provvisoria dell’importo di € 57.838,00, pari al 2% dell’importo dei lavori a base di gara ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/16. Si precisa quanto segue: - ai sensi dell’art. 1 del D.M. (Ministero dello Sviluppo Economico) 16.12.2022, n. 193, i contratti fideiussori (atto di fideiussione se garante Banca o Intermediario finanziario; polizza fideiussoria se garante Impresa di assicurazione) devono essere conformi allo schema tipo approvato con detto decreto ed allo stesso allegato; - ai fini di semplificazione della procedura di gara, i concorrenti sono abilitati a presentare le sole SCHEDE TECNICHE contenute nell’allegato B; - si ricorda che, ai fini del perfezionamento della garanzia, è necessaria e sufficiente la sottoscrizione del garante (Cons. St., sez. V, 20.9.2001, n. 4967) e che il sottoscrittore, ai fini di garantire la Stazione Appaltante circa i poteri del garante, dovrà attestare di avere i poteri di sottoscrivere la garanzia in nome e per conto del garante, impegnandolo validamente; - come stabilito dal Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 4.10.2005, n. 8, in caso di raggruppamenti o consorzi ordinari non ancora costituiti, è indispensabile che la garanzia sia intestata a nome di ciascuna delle imprese componenti il costituendo raggruppamento temporaneo o il costituendo Consorzio (allo scopo di evitare errori, si chiarisce che è necessario che nell’intestazione della garanzia fideiussoria siano singolarmente menzionate le denominazioni di tutte le imprese che formeranno il raggruppamento o il consorzio). Non saranno, pertanto, sufficienti le firme e/o timbri delle imprese apposte nella garanzia fideiussoria (per altro irrilevanti ai fini del giuridico perfezionamento della garanzia) ove le denominazioni delle imprese non fossero menzionate nell'intestazione della garanzia. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, già costituiti, dovrà osservarsi quanto prescritto dall'art.103, c. 10, D.Lgs. 50/16 richiamato in via analogica (per cui sarà sufficiente l’intestazione della polizza fideiussoria a nome della sola impresa designata come mandataria che agisce in nome e per conto proprio e delle mandanti), fermo restando che in caso di consorzi ordinari o GEIE, le garanzie fideiussorie dovranno essere intestate al consorzio già costituito o al GEIE; La garanzia fideiussoria deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 120 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Ai sensi dell’art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016, la garanzia provvisoria potrà essere presentata in misura ridotta del 50%, in caso di microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Ai sensi dell’art. 93, c. 8, D.Lgs. 50/16, l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, non è dovuto in caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per le ulteriori eventuali riduzioni dell’importo della garanzia, si rinvia al citato art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016. In tal caso dovrà essere prodotta la certificazione in corso di validità. Come stabilito dalla giurisprudenza amministrativa, il possesso dei certificati che legittimano la riduzione della garanzia può anche essere autocertificato ai sensi del D.P.R. 445/2000. Si precisa che tra i documenti idonei a dimostrare il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, risulta la stessa attestazione SOA, qualora in tale documento sia attestato il possesso della certificazione di qualità aziendale, in corso di validità. Nessun valore sarà riconosciuto alla semplice presenza del logo di un ente certificatore sulla busta o sulla carta intestata utilizzata dall’impresa. La riduzione del 50% legata al possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a) in caso di partecipazione di soggetti in forma associata, secondo quanto stabilito dalla determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. n. 44/2000 del 27.09.2000; b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice: - se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione (in tal senso Bando Tipo ANAC n. 1 in materia di servizi e forniture ma richiamato per analogia); - se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione (in tal senso Bando Tipo ANAC n. 1 in materia di servizi e forniture ma richiamato per analogia). Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate (in tal senso Bando Tipo ANAC n. 1 in materia di servizi e forniture ma richiamato per analogia). Qualora ricorrano le predette condizioni che consentono di fruire del beneficio della riduzione della garanzia, è consentito arrotondare per difetto, eliminando i soli decimali, l’importo ridotto della cauzione provvisoria. È facoltà del concorrente, in alternativa alla garanzia fideiussoria rilasciata da banche, assicurazioni o intermediari finanziari di cui all’art. 93 D.lgs. 50/16, costituire una cauzione del medesimo importo ai sensi del comma 2 del citato art. 93 D.lgs. 50/16 esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall’ordinamento vigente, presso Intesa Sanpaolo, filiale di Corso Garibaldi, 22/26, Padova, indicando: - Causale: "cauzione provvisoria per partecipazione gare d'appalto per restauro"; - Codice IBAN IT74 R030 6912 1171 0000 0300 804; - Codice BIC BCITITMM (da utilizzare per bonifici provenienti dall'estero). In tal caso dovrà essere prodotta la documentazione che comprovi l'avvenuto versamento e dovrà essere altresì prodotto l’impegno di un fideiussore (scelto nell’ambito di quelli indicati all’art. 93, c. 3, D.lgs. 50/16) a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/16, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, a norma e nei limiti di quanto disposto dall’art. 93, c. 8, D.lgs. 50/16. La garanzia provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l’aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto. Si precisa che la garanzia provvisoria viene prestata a garanzia della sottoscrizione del contratto e della serietà dell’offerta, per cui si procederà all’escussione della garanzia provvisoria anche nel caso in cui la verifica sulla veridicità dei requisiti dichiarati avesse esito negativo (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria - sentenza 10 dicembre 2014 n. 34). 9) (nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, già costituiti o GEIE) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 48, comma 13, D.Lgs. 50/2016), ovvero, in caso di consorzi, l’atto costitutivo del consorzio; in caso di GEIE dovrà essere prodotto il relativo contratto; in detti documenti dovranno essere riportate le categorie dei lavori e le relative quote percentuali che saranno assunti da mandataria e mandanti, consorziate o componenti il GEIE, nel rispetto di quanto riportato nella dichiarazione di cui al precedente punto 6) allegato n. 3. 10) (qualora il concorrente intenda avvalersi della facoltà di subappaltare) dichiarazione di subappalto, ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016, redatta preferibilmente secondo il modello allegato n. 5, sottoscritta come previsto al seguente punto "G - Sottoscrizioni" e contenente l’indicazione delle opere che si intendono subappaltare/subaffidare nel rispetto dell’art. 105 D.lgs. 50/16. In caso di eventuale difformità tra la dichiarazione di subappalto inserita all’interno del DGUE e quella formulata utilizzando il modello allegato n. 4, prevale quest’ultima. Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire seguendo le istruzioni presenti nel sito internet dell’Autorità al seguente indirizzo: https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara?redirect=%2Fper-le-imprese In caso di mancata o errata indicazione del CIG la stazione appaltante richiederà l’opportuna integrazione documentale mediante apposita autodichiarazione. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE il versamento sarà unico. 11) Il “PASSOE” rilasciato dal Sistema AVCPASS. 12) In caso di avvalimento, oltre a quanto sopra precisato in ordine alla documentazione relativa all’ausiliaria, dovrà, altresì, essere prodotta la documentazione di cui all’art. 89 D.Lgs. 50/16 e all’art. 88 D.P.R. 207/10. Si ribadisce che non è ammesso l’avvalimento per i lavori di cui alle categorie OG2, OS2A e OS30, come precisato al paragrafo “C - Categoria prevalente e parti appartenenti a categorie diverse”. STEP 2 - BUSTA TECNICA Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire la documentazione tecnica negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti del presente capitolo: 1) Offerta tecnica, che dovrà contenere quanto necessario all’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri e subcriteri, composta dalla documentazione descritta puntualmente nell’allegato A. Tutti i documenti dovranno essere sottoscritti come previsto al seguente punto "G - Sottoscrizioni". Si ricorda che quanto espresso nella documentazione sopraindicata costituirà oggetto di specifica obbligazione contrattuale in capo al soggetto aggiudicatario, da osservarsi nella fase esecutiva del contratto. 2) offerta di estensione della garanzia impianti biennale redatta preferibilmente secondo il modello allegato n. 6, sottoscritta come previsto al seguente punto "G – Sottoscrizioni". Utilizzando il modello allegato n. 6 il concorrente dovrà opzionare chiaramente l’ipotesi o le ipotesi che interessa/no, in mancanza non verrà attributo il punteggio relativo. 3) Dichiarazione redatta preferibilmente secondo il modello allegato n. 7, sottoscritta come previsto al seguente punto "G - Sottoscrizioni" e contenente, a pena di non attribuzione dei relativi punteggi, l’attestazione circa il possesso delle certificazioni di qualità ISO 45001/2018 e/o ISO 14001 (o EMAS). Utilizzando il modello allegato n. 7 l’operatore economico dovrà apporre un segno in corrispondenza delle certificazioni possedute; in mancanza non saranno attribuiti i punteggi relativi. Precisazioni per il caso di concorrenti in forma associata o di consorzi stabili, tra cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane: Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto per la specifica certificazione, è necessario che la stessa sia posseduta: - In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: da tutte le imprese componenti - In caso di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b), c), D.Lgs. 50/2016: dalle consorziate designate quali esecutrici (oppure dal consorzio se esegue i lavori direttamente con la propria organizzazione d’impresa) o, in alternativa, dal solo consorzio qualora l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale includa la verifica che l’erogazione della prestazione da parte dei consorziati rispetti gli standard fissati dalla certificazione. Per quanto sopra precisato, in caso di soggetti associati (raggruppamenti temporanei, consorzi, GEIE, aggregazioni di imprese), la dichiarazione di cui al modello n. 7 dovrà essere prodotta da ciascun componente in relazione alla certificazione posseduta. STEP 3 - BUSTA ECONOMICA Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire nel campo “Offerta economica” il valore complessivo della propria offerta, espresso come percentuale di ribasso sull’elenco prezzi unitari, utilizzando un massimo di tre cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere inserito il simbolo “%”) con le caratteristiche sotto specificate. Nel campo “Offerta economica”, il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, deve presentare un’offerta economica così composta: 1) campo “Offerta economica”, il valore complessivo offerto - espresso in % di ribasso sull’elenco prezzi unitari, IVA esclusa, con tre cifre decimali. I ribassi percentuali eventualmente espressi con più di tre cifre decimali, saranno arrotondati alla terza cifra decimale e l’arrotondamento sarà effettuato all’unità superiore, qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque: ad esempio un ipotetico ribasso del 2,3895% sarà arrotondato a 2,390%. Si precisa che, ai fini contrattuali, il ribasso percentuale offerto verrà applicato a ciascuna voce che compone l’elenco prezzi; 2) campo “di cui costi della sicurezza afferenti all’attività svolta dall’operatore economico” deve essere indicato l'importo degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.lgs. 50/16; 3) campo “di cui costi del personale” deve essere indicato l'importo dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.lgs. 50/16. 4) campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza”, il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze predeterminato dalla Stazione Appaltante (€ 37.004,2). L’offerta dovrà essere sottoscritta come previsto al seguente punto "G - Sottoscrizioni". Attenzione: il valore indicato nel campo grigio che sarà presente nella piattaforma Sintel, non modificabile e di sola consultazione, “Offerta economica complessiva” è dato dalla somma tra il valore inserito nel campo “Offerta economica” e il valore inserito nel campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza” (quest’ultimo non modificabile). La graduatoria e l’anomalia dell’offerta saranno calcolati esclusivamente sul valore inserito nel campo “Offerta economica”. STEP 4 – FIRMA DIGITALE DELL’OFFERTA Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il “Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti. L’operatore economico deve: • scaricare dalla schermata a sistema denominata “Firma Digitale del documento”, il Documento d’offerta in formato .pdf riportante le informazioni immesse a sistema. • sottoscrivere il predetto documento d’offerta, scaricato in formato .pdf; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità di cui al citato documento Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel - dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura deve essere allegata nella Documentazione Amministrativa). Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf devono essere apposte come meglio esplicato nel richiamato “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel”. Si rammenta che il “Documento d’offerta” costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali. L’Operatore Economico per concludere l’invio dell’offerta deve allegare a Sistema il “Documento d’offerta” in formato pdf sottoscritto come sopra descritto. Solo a seguito dell’upload di tale documento d’offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step 5 “RIEPILOGO ED INVIO DELL’OFFERTA” del percorso “Invia offerta” per completare la presentazione effettiva dell’offerta mediante la funzionalità “INVIA OFFERTA” che, si rammenta, deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte. Gli step precedenti del percorso “Invia offerta” per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione non consentono e non costituiscono l’effettivo invio dell’offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al Sistema. È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in Sintel del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente. Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “Invia offerta” in Sintel, nonché nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”. STEP 5 – RIEPILOGO ED INVIO OFFERTA Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta. ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA STESSA Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia offerta” tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel “documento d’offerta”. Si precisa inoltre che, nel caso in cui l’offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori, è necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica). G - Sottoscrizioni Le sottoscrizioni devono essere effettuate con firma digitale: • in caso di impresa singola, dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa; • in caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE già costituiti, dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa mandataria (per i raggruppamenti) oppure dal legale rappresentante o procuratore del consorzio o del GEIE; • in caso di raggruppamenti o consorzi ordinari non ancora costituiti, dal titolare/legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa componente il costituendo raggruppamento o consorzio; • nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd rete soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dall’operatore economico che riveste la funzione di organo comune; b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd rete contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. H - Procedura di aggiudicazione La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, si avvale della c.d. “inversione procedimentale”: la verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare sarà effettuata dal RUP, con riferimento al concorrente a favore del quale sia stata formulata la proposta di aggiudicazione come sotto precisato, in modo che l’appalto sia aggiudicato a un offerente che soddisfa i criteri di selezione stabiliti per la presente procedura. Non sono previste sedute pubbliche in quanto, come stabilito dalla giurisprudenza sull’argomento, la gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche. La gestione telematica della gara garantisce sicurezza nella conservazione dell’integrità delle offerte e garantisce l’immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all’ora di scadenza del termine di ricezione delle offerte. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte. Per quanto sopra previsto (“inversione procedimentale”), si avverte che le eventuali comunicazioni automatiche generate dal sistema della Piattaforma SINTEL a seguito della chiusura della valutazione amministrativa non dovranno essere considerate dai concorrenti. La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In una o più sedute riservate procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. In ottemperanza alle Linee Guida n. 5 dell’A.N.A.C. del 16 novembre 2016, si precisa quanto segue: • la Commissione sarà composta da n. 3 membri; • i commissari esperti nella materia, saranno selezionati sulla base della competenza e saranno nominati dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte; • la Commissione sarà responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche e potrà svolgere funzioni di supporto al RUP nella valutazione di congruità dell’offerta; • il Presidente sarà scelto secondo criteri di competenza, professionalità ed esperienza; • indicativamente si presume che i lavori della Commissione avranno una durata di circa 1 mese e si svolgeranno in n. 4 sedute (ovviamente la previsione è assolutamente orientativa, in quanto dipende in modo decisivo dal numero dei concorrenti e dalla complessità delle problematiche, allo stato non ipotizzabili). La proposta di aggiudicazione sarà formulata dalla Commissione giudicatrice se non vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale: in caso contrario la proposta di aggiudicazione sarà formulata dal Responsabile del procedimento. In ogni caso, la valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, c. 5, lett. d), D.lgs. 50/16 in tema di costi della manodopera (ai sensi dell’art. 95, c. 10, D.lgs. 50/16), sarà svolta dal Responsabile del procedimento prima dell’aggiudicazione. Si provvederà all’aggiudicazione con determinazione del titolare del potere spesa. L'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/16). La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. Ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000 la stazione appaltante si riserva di procedere ad idonei controlli a comprova della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione. Si evidenzia che, qualora, a seguito dei controlli svolti dalla Stazione appaltante (ai sensi del D.P.R. 445/2000) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato, saranno applicate le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace, denuncia all'Autorità giudiziaria per falso, denuncia all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. Oltre a quanto sopra, sarà applicata anche la sanzione dell’escussione della garanzia provvisoria (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria - sentenza 10 dicembre 2014 n. 34). Per quanto riguarda l’informativa sui dati personali in base al Regolamento 2016/679/UE si rinvia alle precisazioni indicate sulle “Altre Informazioni” contenute nel disciplinare di gara. I - Soccorso istruttorio Si richiama l’art. 83, c. 9, D.Lgs. 50/16. J - Altre informazioni a) Il capitolato speciale d’appalto opere edili e lo schema di contratto sono stati aggiornati e sottoscritti dal RUP e pertanto i nuovi elaborati sostituiscono i corrispondenti approvati con delibera di G.C. n. 191 del 21.04.2023; b) i modelli allegati al presente disciplinare fanno parte integrante e sostanziale dello stesso; c) ogni comunicazione inerente al presente appalto, sarà inoltrata: - in caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari al mandatario/capofila; - in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice al consorzio; In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. d) la stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare per le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici, la posta elettronica certificata o la posta o una combinazione di tali mezzi; e) in alternativa alla documentazione amministrativa elencata nel presente disciplinare potrà essere utilizzato il DGUE (Documento di gara unico europeo) di cui all’art. 85 D.Lgs. 50/16 e approvato con Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5/1/16 (in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 6 gennaio 2016, n. L3/16), nella versione rieditata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con Circolare 18 luglio 2016, n. 3, pubblicata in GURI - Serie generale n. 174 del 27/07/2016, recante le “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”, per adeguare tale documento alle specificità della normativa nazionale. Naturalmente tale documento (disponibile come file editabile, nell’ambito della documentazione di gara nella Piattaforma SINTEL) potrà sostituire la documentazione suddetta solo nelle parti corrispondenti contenute nel citato DGUE (in altre parole, qualora l’operatore economico decidesse di utilizzare il DGUE in luogo della documentazione sopra specificata, dovrà, comunque, integrare detto DGUE, producendo la documentazione o le dichiarazioni che non sono contemplate nel DGUE ma che sono richieste dal presente disciplinare: ad esempio l’attestazione circa l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, c. 5, lettere c-bis, c-ter, f-bis, f-ter D.Lgs. 50/16, la dichiarazione sulla composizione del raggruppamento con indicazione delle categorie e quote lavori assunte da ciascun componente, la ricevuta di versamento del contributo ANAC, l’eventuale contratto di avvalimento, ecc.). Con particolare riferimento alla parte IV (Criteri di selezione) del suddetto DGUE, l’operatore economico potrà limitarsi a compilare la sezione a: Indicazione globale per tutti i criteri di selezione. f) ai sensi dell'art. 35, c. 18, D.Lgs. 50/2016 è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20% del valore del contratto; g) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di un’unica offerta valida o di non aggiudicare se nessuna offerta risulti conveniente o idonea (art. 95, comma 12, D.Lgs. 50/2016); h) non sono ammesse offerte aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione delle offerte; i) saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta di altri; j) il concorrente rimarrà vincolato alla propria offerta per 180 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle offerte; k) in caso di eventuale contrasto tra le prescrizioni degli elaborati progettuali e quelle del bando e del disciplinare di gara, prevalgono le disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara; l) qualora le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima, fossero coperte da segreto tecnico o commerciale, il concorrente avrà l’onere di allegare alla predetta documentazione una motivata e comprovata dichiarazione in merito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, c. 5, lett. a), D.Lgs. 50/2016. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, quelle relative all'organizzazione, quelle finanziarie, ossia il know-how aziendale, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni siano segrete, nel senso che non siano, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; abbiano valore economico in quanto segrete; siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete (Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 e art. 98 del Codice della proprietà industriale - Dlgs 30/2005). Pertanto la dichiarazione di cui sopra dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, alla luce dei principi sopra esposti (in caso di mancata evidenziazione di segreti tecnici e/o commerciali, di motivazione generica o insufficiente, si procederà a rilasciare i documenti eventualmente richiesti con l’istanza di accesso). Alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali in materia (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 16 gennaio 2020 n. 399; CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 7 gennaio 2020 n. 64; CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - sentenza 1 luglio 2021 n. 5286), l’operatore che presentasse istanza di accesso agli atti di gara, in presenza di segreti tecnici o commerciali, dovrà fornire “la dimostrazione della specifica e concreta indispensabilità a fini di giustizia” della documentazione richiesta, poiché, secondo la sopra citata giurisprudenza, nel caso di sussistenza di segreti tecnici e/o commerciali, “la mera intenzione di verificare e sondare l’eventuale opportunità di proporre ricorso giurisdizionale (anche da parte di chi vi abbia, come l’impresa seconda graduata, concreto ed obiettivo interesse) non legittima un accesso meramente esplorativo a informazioni riservate”. m) saranno esclusi dalla gara i concorrenti, qualora dalle dichiarazioni, dall’offerta o dalla documentazione comunque prodotte, risultassero condizioni o riserve in ordine all’accettazione delle clausole del bando, del disciplinare di gara, del capitolato speciale d’appalto, dello schema di contratto o degli ulteriori elaborati predisposti per l’appalto in oggetto; n) qualora a norma del bando o del presente disciplinare, sia prescritto che un documento debba essere “in corso di validità”, si intende che lo stesso deve essere “in corso di validità alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte”; o) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione; p) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103, c. 1, D.Lgs. 50/2016 nonché la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all’art.103, comma 7, D.Lgs. 50/2016 per una somma assicurata pari a € 3.941.902,06, di cui: - € 2.891.902,06 (soggetta ad adeguamento a seguito del ribasso offerto) per lavori relativi all’opera che si andrà a realizzare (partita 1); - € 1.000.000,00 per le opere preesistenti (partita 2); - € 50.000,00 per costi di demolizioni e sgombero nel caso si verifichi il sinistro (partita 3). La somma assicurata e l’importo della prima partita si intendono rettificati rispetto a quelli riportati nello schema di contratto. Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è di € 500.000,00 come previsto dal suddetto art. 103, comma 7, D.Lgs. 50/2016; q) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’art. 10 dello schema di contratto. Lavori finanziati con contributo in parte del Ministero Università e Ricerca, in parte di banca Intesa Sanpaolo e in parte di Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo; i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario a seguito presentazione di fatture elettroniche; r) termine di esecuzione: n. 420 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna; s) ai sensi dell’art. 4, c. 6, D.Lgs. 231/2002, si richiama quanto stabilito nello schema di contratto circa i termini per l’emissione dei certificati di pagamento e di regolare esecuzione; t) si richiamano le norme di cui all'art. 30 commi 3 e 4 del D. Lgs. 50/2016 che prevedono che "nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X" e che "Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente". Si evidenzia che il rispetto della normativa citata sarà oggetto di verifica anche in corso di esecuzione del contratto e che la mancata osservanza sarà causa di esclusione dalla gara o, se sottoscritto, di risoluzione del contratto. u) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista saranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; ai sensi dell’art. 105, c. 13, D.Lgs. 50/2016, su richiesta del subappaltatore effettuata con le modalità di cui all’art. 9 dello schema di contratto, i pagamenti saranno corrisposti dalla Stazione Appaltante direttamente al subappaltatore o cottimista. In tale fattispecie l'affidatario è tenuto a produrre "proposta motivata di pagamento", comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista ed il relativo importo; v) per le procedure di ricorso si rinvia all’art. 120 D.Lgs. 2.7.2010, n. 104. Autorità competente Tribunale Amministrativo Regionale (Venezia, Cannaregio 2277/2278); w) ai sensi 209, c. 2, D.Lgs. 50/2016, si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria e, pertanto, è escluso il ricorso all’arbitrato; x) il termine perentorio di cui all’art. 12, c.1 del D.M. (MIT) n. 49 del 7 marzo 2018 è fissato in non oltre giorni 60; y) sono a carico dell’aggiudicatario: - le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), che dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Importo presunto € 1.500,00. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento; - le spese contrattuali (bollo). Importo complessivo presunto € 2.000,00; z) il responsabile del procedimento è l’arch. Domenico Salvatore Lo Bosco dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Padova; aa) eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti devono essere presentate almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte alle suddette richieste, ai sensi dell’art. 74, c. 4, D.Lgs. 50/16, sono rese disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. È inoltre cura della stazione appaltante inviare i chiarimenti almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte anche attraverso il canale “Comunicazioni procedura”. Gli operatori economici sono invitati ad utilizzare tale sezione, monitorandone con costanza l’eventuale aggiornamento. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. bb) In base al Regolamento 2016/679/UE s’informa che i dati personali forniti dagli offerenti, obbligatori per le finalità connesse all’espletamento della procedura di cui al presente Avviso, saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle procedure di individuazione del contraente. Il Titolare del trattamento dei dati è il Conservatorio di Musica “Cesare Pollini” di Padova, con sede legale in Via Eremitani n. 18 a Padova, PEC conservatorio.pd@legalmail.it nella persona del Presidente pro tempore Avv. Giambattista Casellati, residente per la sua carica in Via Eremitani, 18 a Padova. Il Responsabile della Protezione dei dati è la società Reggiani Consulting S.r.l., con sede in via Pacinotti 13, 39100 – Bolzano (BZ), PEC dpo@pec.brennercom.net. La finalità del trattamento è consentire lo svolgersi dei procedimenti amministrativi oggetto del presente Avviso/Bando pubblico (ai sensi art. 6 del Regolamento 2016/679/UE). I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati esclusivamente nel territorio italiano da parte di personale istruito, formato e autorizzato al lecito trattamento dei dati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e successivo trattamento, non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificatamente previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. La normativa in vigore sulla conservazione della documentazione amministrativa (protocollo e conservazione documentale) determina il periodo in cui i dati dovranno essere conservati per finalità di archiviazione, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679 UE. I diritti dell’interessato sono previsti dal Regolamento 2016/679 UE e, in particolare, l’interessato potrà richiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione al trattamento, ovvero opporsi al trattamento. Altresì, l’interessato può proporre reclamo (art. 77 del regolamento 2016/679/UE) al Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti amministrativi previsti dal presente Avviso. La presentazione dell’offerta implica la conoscenza e accettazione, da parte dell’offerente, delle modalità di conferimento, trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate. cc) si richiamano gli obblighi stabiliti dal “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, stipulato in data 17 settembre 2019 tra le Prefetture della Regione Veneto, la Regione del Veneto, l’Unione delle Province del Veneto e l’ANCI Veneto, scaduto il 16.09.2022, applicabile in via transitoria con valenza di “Patto di integrità” secondo le Istruzioni operative impartite dalla Segreteria Generale della Programmazione della Regione Veneto con nota prot. 456129 del 5.10.2022. Il Protocollo di legalità e le Istruzioni operative della Regione Veneto sono reperibili al link percorso https://www.conservatoriopollini.it/public/160623-090000- allegatoproceduraappaltolavorirestauro.zip In particolare si evidenziano specificamente le seguenti prescrizioni: - l’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente; - l’appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo; - tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza; - la mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’appaltatore porterà alla risoluzione del contratto; - la mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell’autorizzazione al subappalto; Saranno inserite in contratto le seguenti 2 clausole: - "Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.". - "La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.". L’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art. 32 del Decreto Legge 32/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014. Si evidenzia che il rispetto della normativa citata sarà oggetto di verifica anche in corso di esecuzione del contratto e che la mancata osservanza sarà causa di revoca dell'aggiudicazione o, se sottoscritto, di risoluzione del contratto. K - Avvertenze per i concorrenti non italiani comunitari ed extracomunitari Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia dovranno essere in possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alla gara, producendo idonea documentazione a comprova, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi. Le imprese non italiane, se appartenenti all’Unione Europea, potranno anche soltanto dichiarare, in sede di partecipazione alla gara, il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente disciplinare. I concorrenti extracomunitari che, ai sensi dell’art. 3 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non possono avvalersi della facoltà di rendere le dichiarazioni sostitutive previste dal presente disciplinare, dovranno necessariamente produrre già in sede di partecipazione alla gara, le certificazioni o la documentazione idonea, in base alle norme vigenti nello stato di residenza, ad attestare il possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare. Tali certificati o documenti dovranno essere corredati da traduzione in lingua italiana, autenticata dall’Autorità consolare italiana. Quanto sopra è disciplinato dal citato art. 3 D.P.R. 445/2000. Il Presidente del conservatorio Avv. Giambattista Casellati