Allegato PROSPETTO CLAUSOLE PROTOCOLLO DI LEGALITÀ APPLICABILI IN VIA TRANSITORIA CLAUSOLE E CONDIZIONI ATTI DI GARA ARTICOLO 2 PRESCRIZIONI APPLICABILI Le stazioni appaltanti si impegnano sin d’ora a prevedere negli atti di gara e/o nei contratti: .l’obbligo dell’appaltatore, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ai fini del rilascio della certificazione antimafia tramite la Banca Dati Nazionale e -per il successivo inoltro alla Prefettura – l’elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all’Allegato 1, lettera A) – che forma parte integrante del presente Protocollo -nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo; NOTAZIONI Nelle more del rinnovo del Protocollo di legalità l’adempimento informativo indicato in questa clausola può intendersi assolto ai sensi della disposizione sotto riportata. D.P.C.M. 18 aprile 2013 “Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190” Art. 3, comma 3 bis I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia comunicano, per via telematica, alla Prefettura competente gli estremi identificativi delle imprese nei cui confronti hanno acquisito la documentazione antimafia attraverso la consultazione dell'elenco. . clausole risolutive espresse, da inserire anche nei subappalti, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, rese dalle Prefetture ai sensi del presente Protocollo; V. Clausole tipo n. 4 –A e n. 4-B Allegato B D.G.R. n. 1822 del 29 dicembre 2020 . la previsione di un’apposita clausola in forza della quale, nel caso che le “informazioni antimafia” di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall’applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all’uopo pervenire; . ulteriori clausole con le quali le stazioni pubbliche appaltanti si riservano di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell’art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l’opportunità della prosecuzione di un’attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico; . l’invito alle ditte concorrenti di indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero d’iscrizione all’INPS (matricola), all’INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), alle Casse Edili o ad altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione, anche per le imprese subappaltatrici; . l’obbligo per l’impresa aggiudicataria di nominare un referente di cantiere, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l’elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere (Allegato 1, lettera C), al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all’art. 93 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; . un espresso riferimento a tutti gli obblighi derivanti dal presente accordo con l’impresa aggiudicataria. Nel bando di gara verrà, inoltre, introdotta la clausola secondo la quale l’impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’opera; nel bando di gara sarà, altresì, specificato che gli strumenti contrattuali dovranno recepire tale obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza. V. Clausola tipo n. 5 Allegato B D.G.R. n. 1822 del 29 dicembre 2020 V. Clausola tipo n. 7 Allegato B D.G.R. n. 1822 del 29 dicembre 2020 V. Clausola tipo n. 8 Allegato B D.G.R. n. 1822 del 29 dicembre 2020 V. Clausole tipo n. 9 –A, n. 9-B e n. 9-C Allegato B D.G.R. n. 1822 del 29 dicembre 2020 Nel bando verrà, altresì, introdotta una clausola che preveda il divieto alle imprese aggiudicatarie di subappaltare o subaffidare a favore di aziende già partecipanti alla medesima gara. Si impegnano, altresì, a valutare la previsione che i bandi di La clausola del Protocollo che poneva il divieto di subappaltare e subaffidare alle imprese che hanno partecipato gara ed i contratti contengano la clausola che preveda che la alla procedura non risulta mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da conforme alla normativa parte dell’impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del nazionale ed euro- contratto ovvero alla revoca immediata dell’autorizzazione al unitaria: la norma del subcontratto. Codice dei contratti che prevedeva il divieto in questione è stata infatti abrogata dal D.L. 77/2021 per recepire il principio affermato dalla Corte di giustizia, sez. X, nella sentenza 22/10/2015, n. 425/2014, che ha dichiarato tale divieto incompatibile con le Direttive appalti e concessioni. ARTICOLO 3 PRESCRIZIONI APPLICABILI NOTAZIONI PREVENZIONE INTERFORZE ILLECITE ED ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione dell’appalto di cui al presente Protocollo, la Stazione appaltante si impegna: . a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni: a) clausola n. 1: “Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.”; b) clausola n. 2: “La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.” Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. Clausole previste dal “Protocollo Ministero dell’Interno /A.N.AC.” recante “Prime linee guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra A.N.AC., Prefeture-UTG, e enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa”. V. art. 32 (Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione) D.L. 24 giugno 2014 n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da amministrativa e per parte della Stazione appaltante della volontà l'efficienza degli uffici di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di giudiziari” cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la V. Clausole tipo n. 10 –A prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e n. 10-B Allegato B ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art. 32 del D.G.R. n. 1822 del 29 Decreto Legge citato in premessa. dicembre 2020 ARTICOLO 4 PRESCRIZIONI APPLICABILI NOTAZIONI MODALITÀ DI Per consentire una più ampia e puntuale attività di TRASMISSIONE monitoraggio preventivo ai fini antimafia, così come previsto ALLE PREFETTURE dall’art. 1 del presente Protocollo, le stazioni appaltanti si DELLE impegnano ad una rigorosa e puntuale osservanza di quanto INFORMAZIONI previsto dall’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, che RELATIVE ALLE configura in capo alle stesse l’obbligo di informare DITTE tempestivamente il Prefetto competente per territorio della AGGIUDICATARIE pubblicazione del bando di gara, nel caso di opere pubbliche di DEGLI APPALTI ED importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa ALLE ATTIVITÀ comunitaria. IMPRENDITORIALI Le verifiche previste dalle RITENUTE Le stazioni appaltanti comunicheranno tempestivamente alla prescrizioni di cui all’art. “SENSIBILI” Prefettura competente, tramite Banca Dati Nazionale 4 del Protocollo di Antimafia (B.D.N.A), ex art. 99 comma 2-bis, D.Lgs legalità sono applicabili 159/2011, secondo le modalità previste dal DPCM n.193 del nella misura in cui 30.10.2014 , ai fini delle verifiche di cui all’art. 84 del D.Lgs. costituiscono attuazione 6 settembre 2011, n. 159, i dati di cui all’Allegato 1, lettera B), della vigente normativa per ciascuna impresa esecutrice degli appalti, subappalti, noli, antimafia, avuto riguardo forniture o altri tipi di servizio, come di seguito indicato: alle soglie d’importo . appalti di lavori di importo uguale o superiore a € vigenti, all’obbligo di 5.548.000,00 (ora € 5.382.000,00); consultazione delle white . appalti di servizi e forniture di importo uguale o superiore list (anche per le attività a € 221.000,00 (ora € 215.000,00); c.d. sensibili a . sub-contratti, anche sotto la soglia prevista all’art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, afferenti le cd. attività “sensibili” -elencati nell’ Allegato 1, lettera A) del presente Protocollo – (e tutti gli affidamenti a valle dell’aggiudicazione principale) di qualunque importo. prescindere dalla soglia d’importo) e alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia relativa alle imprese non iscritte nei Per detti sub-contratti l’autorizzazione di cui all’art. 105 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. può essere rilasciata previa esibizione dell’autocertificazione di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie, tenuto conto, in ogni caso, che l’autocertificazione può essere presentata solo in sostituzione della comunicazione antimafia al ricorrere dei presupposti previsti. predetti elenchi attraverso la banca dati nazionale unica antimafia. Si richiama inoltre l’adempimento previsto dalla disposizione sotto riportata, già richiamata L’informazione antimafia va richiesta dai soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del citato D.Lgs. n. 159/2011, alla Prefettura secondo le modalità e le procedure previste dagli artt. 90 e 91 del predetto D.Lgs. Sono sottoposti alla verifica antimafia i soggetti di cui all’art. in riferimento alla clausola relativa ai subappalti/subaffidamenti di cui alla prima clausola dell’art. 2. 85 del D.Lgs. n. 159/2011. In particolare, le certificazioni antimafia dovranno essere richieste, attraverso la B.D.N.A., alla Prefettura della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche o le D.P.C.M. 18 aprile 2013 “Modalità per l'istituzione e società o i consorzi, le imprese appaltatrici, le associazioni, etc. l'aggiornamento degli dandone, altresì, notizia alla Prefettura della provincia ove si elenchi dei fornitori, svolge l’opera o il servizio o la fornitura. prestatori di servizi ed Nel caso di opere che interessano il territorio di più province esecutori non soggetti a (es. strade), al fine di consentire l’espletamento dei poteri di tentativo di infiltrazione accesso nei cantieri, la stazione appaltante invierà alle mafiosa, di cui Prefetture interessate un programma dei lavori, aggiornato all'articolo 1, comma 52, trimestralmente, che consenta di avere cognizione dei territori della legge 6 novembre interessati dai lavori, della tipologia degli stessi e dei tempi di 2012, n. 190” realizzazione. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 52 e 52 bis, della Art. 3, comma 3 bis Legge 6 novembre 2012, n. 190, e dal decreto del Presidente I soggetti di cui all'art. 83, del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013 “Modalità per commi 1 e 2, del Codice l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, antimafia comunicano, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di per via telematica, alla infiltrazione mafiosa di cui all’art. dall’art. 1, comma 52, della Prefettura competente gli Legge 6 novembre 2012, n. 190”, così come modificato dal estremi identificativi delle successivo DPCM del 24 novembre 2016, “Modifiche al imprese nei cui confronti decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 hanno acquisito la per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori documentazione prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di antimafia attraverso la infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 comma 52, della legge 6 consultazione dell'elenco. novembre 2012, n. 190”, l’iscrizione delle imprese negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (“white list”) presso la Prefettura della provincia in cui l’impresa ha sede, per le attività indicate nel comma 53 della Legge citata , soddisfa i requisiti per l’informazione antimafia anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per cui essa è stata disposta. ARTICOLO 5 PRESCRIZIONI APPLICABILI NOTAZIONI REVOCA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, la Prefettura ne darà comunicazione alla stazione appaltante, la quale applicherà o farà applicare la clausola risolutiva espressa del vincolo contrattuale prevista nel bando e nei contratti a valle inerenti la realizzazione dell’opera o la fornitura dei beni e/o servizi, e la relativa penale. Qualora l’informazione non venga rilasciata nei termini di cui ai commi 2 e 3, dell’articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell’informazione antimafia. Nei casi in cui successivamente alla stipula del contratto e del subcontratto o all’autorizzazione del subappalto, vengano rilasciate informazioni interdittive, si applicano le disposizioni previste dal citato articolo 92, commi 3, 4 e 5. Trovano, in ogni caso, applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016. V. Clausole tipo n. 6 –A e n. 6-B Allegato B D.G.R. n. 1822 del 29 dicembre 2020 ARTICOLO 6 PRESCRIZIONI APPLICABILI NOTAZIONI TRACCIABILITÀ Nell’ottica della prevenzione di infiltrazioni criminali negli V. Clausole tipo n. 12 –A DEI FLUSSI appalti, subappalti, forniture e servizi, nonché nella e n. 12-B Allegato B FINANZIARI concessione di finanziamenti pubblici, anche europei, da perseguire anche attraverso lo strumento della “tracciabilità dei flussi finanziari”, nelle transazioni finanziarie connesse, in particolare, ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni, le stazioni appaltanti si impegnano a rispettare gli adempimenti previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie”, come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza”. Nell’ambito di detti adempimenti le suddette stazioni appaltanti devono verificare che nei contratti sottoscritti dagli appaltatori con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese sia stata inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno di essi assume detto obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Per le medesime finalità e per prevenire, altresì, eventuali fenomeni di riciclaggio, nonché altri gravi reati, i soggetti aderenti al presente Protocollo si impegnano ad effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di cui all’art. 3 comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 231/2007, cioè banche e Poste Italiane S.p.A. Le stazioni appaltanti richiameranno il medesimo obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti delle imprese contraenti con previsione, in caso di violazione, della risoluzione immediata del vincolo contrattuale o della revoca dell’autorizzazione al subappalto/subcontratto. I soggetti che aderiscono al presente Protocollo si impegnano a far sì che i committenti, i contraenti ed i subcontraenti, ognuno per quanto di propria spettanza, custodiscano in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli. D.G.R. n. 1822 del 29 dicembre 2020