Art.14, C.1, 1bis e 1ter (secondo periodo) - d.lgs. 33/2013
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
1-ter. Omissis L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.
Art.2, C.1, punti 1 e 2 - l. 441/1982
Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:
1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
Art.20, C.3 - d.lgs. 39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
Art.19, C.1bis - d.lgs. 165/2001
Incarichi di funzioni dirigenziali
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.
Art.1, C.7 - d.p.r. 108/2004
Ruolo dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato
7. Il ruolo è pubblicato sul sito Internet dell'amministrazione e di tale pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Ai sensi della Delibera ANAC n. 1310/2016 - Allegato 1) Sezione "Amministrazione trasparente" - Elenco degli obblighi di pubblicazione", l'aggiornamento dei contenuti è:
tempestivo per i dati relativi all'atto di conferimento, al Curriculum Vitae, ai compensi connessi all'assunzione dell'incarico, agli importi di viaggi di servizio e missioni, alle assunzioni di altre cariche e ai relativi compensi e agli altri eventuali incarichi a carico della finanza pbblica e ai relativi compensi (art. 8 del d.lgs. 33/2013);
una tantum entro 3 mesi dall'elezione per i dati relativi ai diritti reali su beni immobili e su beni mobili pubblici, titolarità di imprese (azioni, quote o funzioni amministrative) e alla dichiarazione dei redditi;
annuale per i dati relativi alle variazioni della situazione patrimoniale e all'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica (entro il 30/03);
tempestivo per i dati relativi all'insussistenza di cause di inconferibilità dell'incarico (art. 20, C.1 del d.lgs. 39/2013);
annuale per i dati relativi all'insussistenza di cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (art. 20, C.2 del d.lgs. 39/2013);
tempestivo per i dati relativi al numero e alla tipologia dei posti di funzione disponibili e criteri di scelta;
annuale per i dati relativi al ruolo dei dirigenti.